Il presente saggio prende le mosse dall'analisi di alcune pronunzie del giudice amministrativo riguardanti la valutazione del servizio prestato dagli insegnanti di religione nelle scuole private ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Nonostante di tali servizi, nel caso specifico, si siano fatti carico i bilanci comunali, il giudice amministrativo ha ritenuto che il servizio prestato dagli insegnanti di religione potesse essere valutato alla stessa stregua di un servizio svolto presso le scuole pubbliche statali. La decisione si fonda su una interessante interpretazione del principio di sussidiarietà intesa come possibilità di partecipazione nell'erogazione di un servizio indispensabile per la comunità. L'Autrice esamina altresì le sentenze concernenti il "buono scuola"; la legittimità del «buono scuola» conferma l'idea che anche le agenzie locali possono contribuire allo sviluppo della libertà di educazione. Un cenno è dedicato, infine, alla questione concernente la coerenza delle novità legislative relative alla riforma denominata la "buona scuola" con la libertà di insegnamento.
Istruzione religiosa, giurisprudenza amministrativa e novità legislative: dal «buono scuola» alla «buona scuola»
TIGANO, Marta
2015-01-01
Abstract
Il presente saggio prende le mosse dall'analisi di alcune pronunzie del giudice amministrativo riguardanti la valutazione del servizio prestato dagli insegnanti di religione nelle scuole private ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Nonostante di tali servizi, nel caso specifico, si siano fatti carico i bilanci comunali, il giudice amministrativo ha ritenuto che il servizio prestato dagli insegnanti di religione potesse essere valutato alla stessa stregua di un servizio svolto presso le scuole pubbliche statali. La decisione si fonda su una interessante interpretazione del principio di sussidiarietà intesa come possibilità di partecipazione nell'erogazione di un servizio indispensabile per la comunità. L'Autrice esamina altresì le sentenze concernenti il "buono scuola"; la legittimità del «buono scuola» conferma l'idea che anche le agenzie locali possono contribuire allo sviluppo della libertà di educazione. Un cenno è dedicato, infine, alla questione concernente la coerenza delle novità legislative relative alla riforma denominata la "buona scuola" con la libertà di insegnamento.Pubblicazioni consigliate
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