I canoni di locazione di navi e aeromobili o altre attrezzature industriali e commerciali utilizzate nel trasporto per terra, aria e mare, costituiscono, ove percepiti da soggetti non residenti, redditi imponibili assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo definitivo se i suddetti beni «si trovano nel territorio dello Sato» e vengono ivi utilizzati per lo svolgimento dell’attività di impresa. La verifica del requisito della territorialità sembra non poter prescindere, nel caso di mezzi e beni utilizzati nel trasporto internazionale, dalla applicazione dell’art. 4 c. nav., che imporrebbe di ritenere sussistente il suddetto requisito in caso di navi o aeromobili italiani anche se utilizzati in spazi non soggetti alla sovranità di alcuno stato. La legge di stabilità 2015 dispone, invece, tramite la tecnica normativa dell’interpretazione autentica, che «per la sussistenza del requisito della territorialità non rileva l’articolo 4 del codice della navigazione». Su tale «nuovo» assetto normativo si svolgono, nel presente studio, alcune considerazioni critiche con particolare riferimento alla tecnica normativa adoperata, agli effetti della disposizione ed alla sua efficacia nel tempo, premettendo un inquadramento generale del regime fiscale delle fattispecie descritte.

Il regime fiscale dei canoni di locazione di attrezzature industriali e commerciali in ambito marittimo e aereonautico

BUCCISANO, Andrea
2015-01-01

Abstract

I canoni di locazione di navi e aeromobili o altre attrezzature industriali e commerciali utilizzate nel trasporto per terra, aria e mare, costituiscono, ove percepiti da soggetti non residenti, redditi imponibili assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo definitivo se i suddetti beni «si trovano nel territorio dello Sato» e vengono ivi utilizzati per lo svolgimento dell’attività di impresa. La verifica del requisito della territorialità sembra non poter prescindere, nel caso di mezzi e beni utilizzati nel trasporto internazionale, dalla applicazione dell’art. 4 c. nav., che imporrebbe di ritenere sussistente il suddetto requisito in caso di navi o aeromobili italiani anche se utilizzati in spazi non soggetti alla sovranità di alcuno stato. La legge di stabilità 2015 dispone, invece, tramite la tecnica normativa dell’interpretazione autentica, che «per la sussistenza del requisito della territorialità non rileva l’articolo 4 del codice della navigazione». Su tale «nuovo» assetto normativo si svolgono, nel presente studio, alcune considerazioni critiche con particolare riferimento alla tecnica normativa adoperata, agli effetti della disposizione ed alla sua efficacia nel tempo, premettendo un inquadramento generale del regime fiscale delle fattispecie descritte.
2015
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