Il linguaggio giuridico utilizzato nella Compilazione di Giustiniano si presenta come un punto d’incontro tra la volontà di porsi in continuità con l’esperienza giuridica classica e l’esigenza di mutamento ed adeguamento alla nuova realtà. Nella costituzione di Giustiniano del 531, contenuta in CI 6.38.4, ad esempio, l’Imperatore ha introdotto un cambiamento radicale nel significato della particella aut: nelle disposizioni di ultima volontà a titolo universale o particolare, contenenti la menzione di due nomi tra loro separati dalla disgiuntiva aut, questa si sarebbe potuta intendere come la congiunzione copulativa et. Non si tratta di un intervento normativo arbitrario o illegittimo da parte di Giustiniano ma ha radici nel pensiero antico, risale alla logica stoica e alla riflessione dei grammatici dell’epoca augustea, come testimoniato da un frammento di Proculo tratto dai libri epistularum. Esiste quindi una linea di continuità che lega il pensiero filosofico e giuridico del primo principato a quello del “tempo” bizantino. La rinnovata attenzione agli aspetti lessicali e semantici della terminologia giuridica, permette di mettere in luce la variabilità della terminologia in una molteplicità di temi: il concubinato; la protezione della donna dall’induzione e dallo sfruttamento della prostituzione; l’insegnamento del diritto; le forme temperate di governo.

Scientia iuris e linguaggio giuridico tra conservazione e mutamento nell'esperienza giustinianea

CAMBRIA, Carla
2016-01-01

Abstract

Il linguaggio giuridico utilizzato nella Compilazione di Giustiniano si presenta come un punto d’incontro tra la volontà di porsi in continuità con l’esperienza giuridica classica e l’esigenza di mutamento ed adeguamento alla nuova realtà. Nella costituzione di Giustiniano del 531, contenuta in CI 6.38.4, ad esempio, l’Imperatore ha introdotto un cambiamento radicale nel significato della particella aut: nelle disposizioni di ultima volontà a titolo universale o particolare, contenenti la menzione di due nomi tra loro separati dalla disgiuntiva aut, questa si sarebbe potuta intendere come la congiunzione copulativa et. Non si tratta di un intervento normativo arbitrario o illegittimo da parte di Giustiniano ma ha radici nel pensiero antico, risale alla logica stoica e alla riflessione dei grammatici dell’epoca augustea, come testimoniato da un frammento di Proculo tratto dai libri epistularum. Esiste quindi una linea di continuità che lega il pensiero filosofico e giuridico del primo principato a quello del “tempo” bizantino. La rinnovata attenzione agli aspetti lessicali e semantici della terminologia giuridica, permette di mettere in luce la variabilità della terminologia in una molteplicità di temi: il concubinato; la protezione della donna dall’induzione e dallo sfruttamento della prostituzione; l’insegnamento del diritto; le forme temperate di governo.
2016
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