L’articolo, prendendo spunto da due recenti sentenze della Corte di cassazione, approfondisce la questione della liceità del porto in pubblico del kirpan da parte dei fedeli sikh. A tal fine si è saggiata la possibilità di configurare come “giustificato motivo” (ai sensi dell’art. 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975) la motivazione religiosa che spinge il fedele a portare con sé l’oggetto. Da una prospettiva ancora più ampia, si è vagliata l’esistenza di spazi di operatività dell’efficacia scriminante della libertà religiosa garantita dall’art. 19 Cost., da considerare tuttavia molto ridotti, se non del tutto inesistenti, di fronte alle esigenze di salvaguardia della sicurezza pubblica sottese alle norme che vietano in generale di portare in pubblico armi o strumenti atti ad offendere.
Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dell’abitazione del kirpan da parte del fedele sikh (considerazioni in margine alle sentenze n. 24739 e n. 25163 del 2016 della Cassazione penale)
LICASTRO, Angelo
2017-01-01
Abstract
L’articolo, prendendo spunto da due recenti sentenze della Corte di cassazione, approfondisce la questione della liceità del porto in pubblico del kirpan da parte dei fedeli sikh. A tal fine si è saggiata la possibilità di configurare come “giustificato motivo” (ai sensi dell’art. 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975) la motivazione religiosa che spinge il fedele a portare con sé l’oggetto. Da una prospettiva ancora più ampia, si è vagliata l’esistenza di spazi di operatività dell’efficacia scriminante della libertà religiosa garantita dall’art. 19 Cost., da considerare tuttavia molto ridotti, se non del tutto inesistenti, di fronte alle esigenze di salvaguardia della sicurezza pubblica sottese alle norme che vietano in generale di portare in pubblico armi o strumenti atti ad offendere.Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.