La variazione delle condizioni contrattuali divisate dalle parti a seguito del perfezionamento del relativo regolamento è fenomeno diffuso nella prassi negoziale moderna. Con l'espressione ius variandi, infatti, si allude icasticamente a quella peculiare facoltà, che consente a chi ne è titolare di incidere in senso modificativo sulle manifestazioni di volontà già affidate ad un regolamento contrattuale perfetto, al fine di effettuare scelte diverse, maggiormente rispondenti al perseguimento dei propri interessi. Alla luce della sempre più rilevante portata assunta dall’istituto, al punto da essere stato fatto oggetto di specifica regolazione da parte di recenti interventi legislativi, il presente elaborato si prefigge lo scopo di indagarne la natura giuridica, i presupposti applicativi e i connessi limiti operativi. Per fare ciò, si passeranno in rassegna le varie declinazioni dello ius variandi note all’ordinamento giuridico, prendendo in considerazione quale principale ambito di indagine i settori che ne hanno tradizionalmente costituito il terreno elettivo di applicazione: quello bancario e quello consumeristico. Tale vaglio permetterà di evidenziare la tendenza dello ius variandi ad assume le vesti di istituto eccezionale, la cui ammissibilità risulta subordinata a condizioni certe e predeterminate legislativamente e la cui corretta applicazione è presidiata da organismi di controllo ad hoc, autorità indipendenti e organi giurisdizionali. Ciò, da una parte, al fine precipuo di non destituire di fondamento la forza vincolante degli accordi contrattuali e, dall’altra, affinché non venga frustrata la portata dell’autonomia negoziale che ne costituisce il fondamento. Nonostante la tendenziale eccezionalità dell’istituto, infine, non si mancherà di dare atto della potenziale utilità di uno strumento siffatto, il cui corretto utilizzo risulta particolarmente idoneo a far fronte alle cosiddette sopravvenienze e, laddove non abusato, diviene ulteriore garanzia di equilibrio del contratto, nella misura in cui ne permette un costante adeguamento alle esigenze di equità del caso concreto.

Autonomia delle parti e ius variandi, con particolare riferimento alle clausole sugli interessi ultra legali, gli interessi anatocistici e i contratti dei consumatori.

QUATTROCCHI, ALESSANDRO
2013-01-01

Abstract

La variazione delle condizioni contrattuali divisate dalle parti a seguito del perfezionamento del relativo regolamento è fenomeno diffuso nella prassi negoziale moderna. Con l'espressione ius variandi, infatti, si allude icasticamente a quella peculiare facoltà, che consente a chi ne è titolare di incidere in senso modificativo sulle manifestazioni di volontà già affidate ad un regolamento contrattuale perfetto, al fine di effettuare scelte diverse, maggiormente rispondenti al perseguimento dei propri interessi. Alla luce della sempre più rilevante portata assunta dall’istituto, al punto da essere stato fatto oggetto di specifica regolazione da parte di recenti interventi legislativi, il presente elaborato si prefigge lo scopo di indagarne la natura giuridica, i presupposti applicativi e i connessi limiti operativi. Per fare ciò, si passeranno in rassegna le varie declinazioni dello ius variandi note all’ordinamento giuridico, prendendo in considerazione quale principale ambito di indagine i settori che ne hanno tradizionalmente costituito il terreno elettivo di applicazione: quello bancario e quello consumeristico. Tale vaglio permetterà di evidenziare la tendenza dello ius variandi ad assume le vesti di istituto eccezionale, la cui ammissibilità risulta subordinata a condizioni certe e predeterminate legislativamente e la cui corretta applicazione è presidiata da organismi di controllo ad hoc, autorità indipendenti e organi giurisdizionali. Ciò, da una parte, al fine precipuo di non destituire di fondamento la forza vincolante degli accordi contrattuali e, dall’altra, affinché non venga frustrata la portata dell’autonomia negoziale che ne costituisce il fondamento. Nonostante la tendenziale eccezionalità dell’istituto, infine, non si mancherà di dare atto della potenziale utilità di uno strumento siffatto, il cui corretto utilizzo risulta particolarmente idoneo a far fronte alle cosiddette sopravvenienze e, laddove non abusato, diviene ulteriore garanzia di equilibrio del contratto, nella misura in cui ne permette un costante adeguamento alle esigenze di equità del caso concreto.
2013
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