Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di cassazione si uniforma al principio di diritto espresso dalle Sez. un. n. 33451 del 29 maggio 2014 circa l’irrilevanza dei proventi dell’evasione fiscale ai fini della giustificazione della sproporzione tra i beni posseduti e il reddito dichiarato o le attività economiche del soggetto, presupposto oggettivo della confisca di prevenzione. Inoltre, rispetto alla valutazione di tale requisito applicativo della misura patrimoniale, il Supremo Collegio di legittimità rileva, da un lato, l’ininfluenza del condono fiscale eventualmente intervenuto e, dall’altro, l’incidenza del giudizio di pericolosità sociale, dovendo il bene oggetto di confisca essere riconducibile, almeno in senso lato, all’epoca in cui la pericolosità sociale si è manifestata.
La sproporzione dei beni nella confisca di prevenzione tra evasione fiscale e pericolosità sociale.
QUATTROCCHI, ALESSANDRO
2015-01-01
Abstract
Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di cassazione si uniforma al principio di diritto espresso dalle Sez. un. n. 33451 del 29 maggio 2014 circa l’irrilevanza dei proventi dell’evasione fiscale ai fini della giustificazione della sproporzione tra i beni posseduti e il reddito dichiarato o le attività economiche del soggetto, presupposto oggettivo della confisca di prevenzione. Inoltre, rispetto alla valutazione di tale requisito applicativo della misura patrimoniale, il Supremo Collegio di legittimità rileva, da un lato, l’ininfluenza del condono fiscale eventualmente intervenuto e, dall’altro, l’incidenza del giudizio di pericolosità sociale, dovendo il bene oggetto di confisca essere riconducibile, almeno in senso lato, all’epoca in cui la pericolosità sociale si è manifestata.Pubblicazioni consigliate
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