Nel tentativo di individuare soluzioni idonee ad attenuare il fenomeno della medicina difensiva e capaci di razionalizzare il sistema, l’art. 3, 1º comma, del decreto Balduzzi ha disciplinato in modo specifico la responsabilità penale del medico. Il presente lavoro si pone come scopo, pertanto, di analizzare i nuovi confini normativi della colpa medica. Dopo aver riflettuto sull’evoluzione giurisprudenziale attinente alle linee guida, ci si soffermerà sul ruolo che le stesse, espressamente valorizzate a livello normativo, possano avere nella determinazione del Tatbestand. Sull’altro versante, l’attenzione sarà rivolta alla misura soggettiva della colpa: occorrerà riflettere, infatti, se, proprio in relazione ad essa, sia possibile accertare la colpa lieve e se, pertanto, quest’ultima possa essere intesa come un’ipotesi legale di inesigibilità. La lettura interpretativa che si propone intende valorizzare l’individualizzazione oggettiva e soggettiva del giudizio di responsabilità. L’obiettivo è quello di ricostruire la colpa penale del medico in termini autenticamente colpevoli, e ciò nel pieno rispetto del principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, comma 1º, Costituzione.

La responsabilità penale del medico tra line guida e colpa "non lieve": un'analisi critica

PEZZIMENTI, CARMELA
2015-01-01

Abstract

Nel tentativo di individuare soluzioni idonee ad attenuare il fenomeno della medicina difensiva e capaci di razionalizzare il sistema, l’art. 3, 1º comma, del decreto Balduzzi ha disciplinato in modo specifico la responsabilità penale del medico. Il presente lavoro si pone come scopo, pertanto, di analizzare i nuovi confini normativi della colpa medica. Dopo aver riflettuto sull’evoluzione giurisprudenziale attinente alle linee guida, ci si soffermerà sul ruolo che le stesse, espressamente valorizzate a livello normativo, possano avere nella determinazione del Tatbestand. Sull’altro versante, l’attenzione sarà rivolta alla misura soggettiva della colpa: occorrerà riflettere, infatti, se, proprio in relazione ad essa, sia possibile accertare la colpa lieve e se, pertanto, quest’ultima possa essere intesa come un’ipotesi legale di inesigibilità. La lettura interpretativa che si propone intende valorizzare l’individualizzazione oggettiva e soggettiva del giudizio di responsabilità. L’obiettivo è quello di ricostruire la colpa penale del medico in termini autenticamente colpevoli, e ciò nel pieno rispetto del principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, comma 1º, Costituzione.
2015
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