La contrattazione intersettoriale ha sempre avuto la funzione di rendere omogenei i salari e le condizioni di lavoro in interi settori o Paesi, pur in presenza delle esigenze poste dalla competizione globale, con adattamenti delle specifiche condizioni di lavoro nelle singole aziende. Si tratta di un trend che ha originato un processo di “decentramento organizzato”, con un incremento della contrattazione a livello decentrato nell’ambito di norme e standard definiti da accordi intersettoriali. Il Contratto collettivo Intersettoriale è un tassello del processo di superamento di un oligopolio sindacale, fondato sull’autolegittimazione rappresentativa, in forza del mutuo riconoscimento dei soggetti sottoscrittori del regolamento contrattuale, la cui effettiva rappresentatività però, è da tempo in crisi. Il tema, a ben vedere, appare proprio questo: il logoramento del mutuo riconoscimento ad escludendum da parte dei soggetti “storici” delle relazioni industriali in Italia, con il protagonismo e la capacità rappresentativa di nuovi attori collettivi, sia sul versante dell’associazionismo datoriale che di quello sindacale. C’è da osservare però, che il recente intervento a carattere generale sulle regole lavoristiche nel nostro Paese, denominato Jobs Act, in specie il d.lgs. n.81 del 2015, sembra andare in controtendenza, rispetto alle esigenze di stabilità e razionalizzazione del sistema di contrattazione collettiva. In quest'ultimo decreto, con l’art. 51, infatti, i rinvii legislativi al contratto collettivo vengono previsti attraverso una tecnica nuova, che può consentire di affermare, come è avvenuto da parte di settori della dottrina giuslavoristica, che il d.lgs. n.81/2015 prevede una sorta di micro-sistema che potrebbe divenire un modello per la costruzione, anche nella legislazione successiva, del rapporto fra legge e contrattazione collettiva; modello peraltro suscettibile, da un lato, di scardinare l'articolazione della contrattazione collettiva come definita dall'ordinamento intersindacale, e, dall'altro, di fagocitare, rendendolo non utile e quindi superato, il modello della valorizzazione della contrattazione di prossimità varato con il controverso art. 8 l. n. 148 del 2011.

La contrattazione collettiva intersettoriale

BALLISTRERI, Gandolfo Maurizio
2017-01-01

Abstract

La contrattazione intersettoriale ha sempre avuto la funzione di rendere omogenei i salari e le condizioni di lavoro in interi settori o Paesi, pur in presenza delle esigenze poste dalla competizione globale, con adattamenti delle specifiche condizioni di lavoro nelle singole aziende. Si tratta di un trend che ha originato un processo di “decentramento organizzato”, con un incremento della contrattazione a livello decentrato nell’ambito di norme e standard definiti da accordi intersettoriali. Il Contratto collettivo Intersettoriale è un tassello del processo di superamento di un oligopolio sindacale, fondato sull’autolegittimazione rappresentativa, in forza del mutuo riconoscimento dei soggetti sottoscrittori del regolamento contrattuale, la cui effettiva rappresentatività però, è da tempo in crisi. Il tema, a ben vedere, appare proprio questo: il logoramento del mutuo riconoscimento ad escludendum da parte dei soggetti “storici” delle relazioni industriali in Italia, con il protagonismo e la capacità rappresentativa di nuovi attori collettivi, sia sul versante dell’associazionismo datoriale che di quello sindacale. C’è da osservare però, che il recente intervento a carattere generale sulle regole lavoristiche nel nostro Paese, denominato Jobs Act, in specie il d.lgs. n.81 del 2015, sembra andare in controtendenza, rispetto alle esigenze di stabilità e razionalizzazione del sistema di contrattazione collettiva. In quest'ultimo decreto, con l’art. 51, infatti, i rinvii legislativi al contratto collettivo vengono previsti attraverso una tecnica nuova, che può consentire di affermare, come è avvenuto da parte di settori della dottrina giuslavoristica, che il d.lgs. n.81/2015 prevede una sorta di micro-sistema che potrebbe divenire un modello per la costruzione, anche nella legislazione successiva, del rapporto fra legge e contrattazione collettiva; modello peraltro suscettibile, da un lato, di scardinare l'articolazione della contrattazione collettiva come definita dall'ordinamento intersindacale, e, dall'altro, di fagocitare, rendendolo non utile e quindi superato, il modello della valorizzazione della contrattazione di prossimità varato con il controverso art. 8 l. n. 148 del 2011.
2017
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