Dopo un percorso travagliato di ripensamenti e rinvii, l'ordinamento giuridico italiano con la L. 16 giugno 2016, n. 115 introduce l'aggravante di negazionismo, attribuendo rilevanza espressa al fatto di diniego, quale peculiare forma di lesione della dignità umana. La disposizione non è circoscritta solo alla negazione della Shoah, ma, coerentemente con i trend legislativi europei, contempla altresì quella dei crimini di cui agli artt. 6, 7, 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Dopo aver preso in considerazione l'evoluzione della normativa antinegazionista sul piano eurounitario e comparato, il contributo evidenzierà che il recente intervento legislativo, confacente - seppure con delle necessarie precisazioni - ai principi di materialità e offensività, non riesce ad essere sufficientemente determinato e preciso, violando, pertanto, il principio del nullum crimen, nulla poena sine lege. L' elevata carica simbolica di cui è portatore rende il novum un prodotto a consumo della maggioranza, con lo scopo (non dichiarato, ma evidente) di catalizzare consenso.

A margine della c.d. "aggravante di negazionismo": tra occasioni sprecate e legislazione penale simbolica.

PUGLISI, GIUSEPPE
2016-01-01

Abstract

Dopo un percorso travagliato di ripensamenti e rinvii, l'ordinamento giuridico italiano con la L. 16 giugno 2016, n. 115 introduce l'aggravante di negazionismo, attribuendo rilevanza espressa al fatto di diniego, quale peculiare forma di lesione della dignità umana. La disposizione non è circoscritta solo alla negazione della Shoah, ma, coerentemente con i trend legislativi europei, contempla altresì quella dei crimini di cui agli artt. 6, 7, 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Dopo aver preso in considerazione l'evoluzione della normativa antinegazionista sul piano eurounitario e comparato, il contributo evidenzierà che il recente intervento legislativo, confacente - seppure con delle necessarie precisazioni - ai principi di materialità e offensività, non riesce ad essere sufficientemente determinato e preciso, violando, pertanto, il principio del nullum crimen, nulla poena sine lege. L' elevata carica simbolica di cui è portatore rende il novum un prodotto a consumo della maggioranza, con lo scopo (non dichiarato, ma evidente) di catalizzare consenso.
2016
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/3106200
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact