La struttura articolata del sistema agroalimentare e della filiera produttiva rendono necessario il coinvolgimento attivo di tutti gli Attori interessati ai fini di una chiara definizione della qualità e degli standard di sicurezza. Il Regolamento CE n. 178/2002 prescrive per gli operatori agroalimentari un obbligo di rintracciabilità di prodotto e di filiera entro i confini dell’Unione Europea. L’osservanza di questo e di altri obblighi di tracciabilità ed etichettatura, oltre che garantire un elevato livello di trasparenza e sicurezza per il consumatore finale, può trasformarsi da un vincolo ad una opportunità di valorizzazione della qualità dei prodotti. Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede ulteriori specifiche legate alla tracciabilità, come l’obbligo di indicare il Paese di origine o il luogo di provenienza. Una delle misure più importanti in tal senso è la possibilità offerta ai singoli Stati Membri di introdurre norme nazionali in materia di etichettatura obbligatoria a patto che le qualità di un prodotto e la sua origine o provenienza siano connesse e la platea dei consumatori sia significativamente interessata a tale informazione. Questo principio ha anche trovato recenti applicazioni legislative in Italia. Tuttavia, il quadro normativo internazionale può ancora mutare in tema di accordi internazionali come nel caso del Partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America. [The complex structure of the entire food production and distribution system cannot work well and clearly define food quality and safety features without the real involvement of all interested Stakeholders. Regulation (EC) No 178/2002 obliges all food business operators to put in place a reliable traceability system in the European ambit. This requirement and other mandatory requests are surely important when speaking of high transparency and food safety for the final consumer; on the other hand, the importance and the perceived quality of food products may be notably enhanced in this way. Consequently, Regulation (EU) No 1169/2011 defines specific obligatory requirements. This document also allows European Member Countries to make specific labelling requests in certain situations, provided that a demonstrated relation exists between food quality and food origin, and the majority of food consumers desire more information in this ambit. This principle has been recently applied in Italy. However, traceability and labelling requirements may be modified in the future when speaking of international agreements such as the current negotiation on Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the European Union and the United States of America.]

Trasparenza e valorizzazione delle produzioni alimentari. L'etichettatura e la tracciabilità  di filiera come strumenti di tutela [= Transparency and promotion of food productions. Labelling and traceability in the food supply chain as defense instruments for food products]

LAGANA', Pasqualina
Investigation
;
2017-01-01

Abstract

La struttura articolata del sistema agroalimentare e della filiera produttiva rendono necessario il coinvolgimento attivo di tutti gli Attori interessati ai fini di una chiara definizione della qualità e degli standard di sicurezza. Il Regolamento CE n. 178/2002 prescrive per gli operatori agroalimentari un obbligo di rintracciabilità di prodotto e di filiera entro i confini dell’Unione Europea. L’osservanza di questo e di altri obblighi di tracciabilità ed etichettatura, oltre che garantire un elevato livello di trasparenza e sicurezza per il consumatore finale, può trasformarsi da un vincolo ad una opportunità di valorizzazione della qualità dei prodotti. Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede ulteriori specifiche legate alla tracciabilità, come l’obbligo di indicare il Paese di origine o il luogo di provenienza. Una delle misure più importanti in tal senso è la possibilità offerta ai singoli Stati Membri di introdurre norme nazionali in materia di etichettatura obbligatoria a patto che le qualità di un prodotto e la sua origine o provenienza siano connesse e la platea dei consumatori sia significativamente interessata a tale informazione. Questo principio ha anche trovato recenti applicazioni legislative in Italia. Tuttavia, il quadro normativo internazionale può ancora mutare in tema di accordi internazionali come nel caso del Partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America. [The complex structure of the entire food production and distribution system cannot work well and clearly define food quality and safety features without the real involvement of all interested Stakeholders. Regulation (EC) No 178/2002 obliges all food business operators to put in place a reliable traceability system in the European ambit. This requirement and other mandatory requests are surely important when speaking of high transparency and food safety for the final consumer; on the other hand, the importance and the perceived quality of food products may be notably enhanced in this way. Consequently, Regulation (EU) No 1169/2011 defines specific obligatory requirements. This document also allows European Member Countries to make specific labelling requests in certain situations, provided that a demonstrated relation exists between food quality and food origin, and the majority of food consumers desire more information in this ambit. This principle has been recently applied in Italy. However, traceability and labelling requirements may be modified in the future when speaking of international agreements such as the current negotiation on Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the European Union and the United States of America.]
2017
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