La compensazione per i danni causati dall’inquinamento da idrocarburi sversati da petroliere è disciplinata da un regime internazionale elaborato sotto gli auspici dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO). In origine, tale regime era basato sulla convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni da inquinamento da idrocarburi (CLC 1969) e sulla convenzione internazionale del 1971 per la creazione di un fondo internazionale per la compensazione dei danni da inquinamento da idrocarburi (convenzione del Fondo 1971). Quest’ultima, che è complementare alla CLC, stabilisce un regime per il risarcimento delle vittime quando la compensazione prevista dalla convenzione sulla responsabilità civile risulti inadeguata. Il vecchio regime è stato modificato da due protocolli del 1992. Le due convenzioni così modificate sono note come CLC 1992 e convenzione sul Fondo 1992, attualmente in vigore. In base alla convenzione CLC, la richiesta di risarcimento può essere rivolta solo nei confronti del proprietario della petroliera, su cui incombe un rigido sistema responsabilità per i danni causati dall’inquinamento provocato dallo scarico di petrolio dalla sua nave. Il proprietario gode, tuttavia, del diritto di limitare la sua responsabilità ad un importo determinato in base alle tonnellate di stazza della nave. A seguito dell’incidente dell’Erika, sono stati emendati i protocolli del 1992 che hanno elevato i limiti di oltre il 50%. I nuovi massimali sono entrati in vigore il 1° novembre 2003.
TRASPORTO MARITTIMO DI IDROCARBURI E TUTELA DELL’AMBIENTE: PROFILI EVOLUTIVI
PELLEGRINO, Francesca
2017-01-01
Abstract
La compensazione per i danni causati dall’inquinamento da idrocarburi sversati da petroliere è disciplinata da un regime internazionale elaborato sotto gli auspici dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO). In origine, tale regime era basato sulla convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni da inquinamento da idrocarburi (CLC 1969) e sulla convenzione internazionale del 1971 per la creazione di un fondo internazionale per la compensazione dei danni da inquinamento da idrocarburi (convenzione del Fondo 1971). Quest’ultima, che è complementare alla CLC, stabilisce un regime per il risarcimento delle vittime quando la compensazione prevista dalla convenzione sulla responsabilità civile risulti inadeguata. Il vecchio regime è stato modificato da due protocolli del 1992. Le due convenzioni così modificate sono note come CLC 1992 e convenzione sul Fondo 1992, attualmente in vigore. In base alla convenzione CLC, la richiesta di risarcimento può essere rivolta solo nei confronti del proprietario della petroliera, su cui incombe un rigido sistema responsabilità per i danni causati dall’inquinamento provocato dallo scarico di petrolio dalla sua nave. Il proprietario gode, tuttavia, del diritto di limitare la sua responsabilità ad un importo determinato in base alle tonnellate di stazza della nave. A seguito dell’incidente dell’Erika, sono stati emendati i protocolli del 1992 che hanno elevato i limiti di oltre il 50%. I nuovi massimali sono entrati in vigore il 1° novembre 2003.File | Dimensione | Formato | |
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