L’articolo mira a verificare le possibilità offerte dal sistema costituzionale italiano per modificare unilateralmente le politiche fiscali europee a seguito della sottoscrizione del c.d. fiscal compact e degli altri trattati in materia fiscale e finanziaria. Dopo aver illustrato le ragioni per le quali la riforma dell’art. 81 Cost. approvata nel 2012 dal Parlamento italiano non costituiva un atto dovuto a seguito della ratifica dei trattati fiscali europei, nel testo si evidenziano le conseguenze che tale modifica costituzionale ha avuto quanto a trasferimento di quote di sovranità politica e normativa a favore delle istituzioni europee competenti in materia finanziaria, economica e fiscale. Alla luce di tali considerazioni il lavoro sostiene la tesi dell’impossibilità di intervenire unilateralmente tramite referendum sugli obblighi assunti con i trattati in parola. La via referendaria viene esclusa anche a seguito di una ipotetica riforma dell’art. 75 Cost. che non potrebbe consentire in nessun caso l’abrogazione popolare dei trattati internazionali, pena la violazione del principio fondamentale espresso dal primo comma dell’art. 10 Cost. Pertanto, l’unica via costituzionalmente consentita perché l’Italia si sottragga unilateralmente alle politiche fiscali decise a livello europeo sarebbe l’attivazione del rimedio dei controlimiti dinnanzi alla Corte costituzionale negli eventuali giudizi di legittimità promossi avverso leggi attuative di decisioni europee lesive dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili della persona umana. Tale rimedio, tuttavia, appare nulla più che la extrema ratio, essendo evidente come in simile materia le responsabilità non possano che essere in capo agli organi politici e non certo alla Corte costituzionale per le enormi conseguenze di ordine e finanziario e politico-internazionali, che si avrebbero in simile evenenienza.

Fiscal compact tra Costituzione, trattati e politica.

Antonio Saitta
2017-01-01

Abstract

L’articolo mira a verificare le possibilità offerte dal sistema costituzionale italiano per modificare unilateralmente le politiche fiscali europee a seguito della sottoscrizione del c.d. fiscal compact e degli altri trattati in materia fiscale e finanziaria. Dopo aver illustrato le ragioni per le quali la riforma dell’art. 81 Cost. approvata nel 2012 dal Parlamento italiano non costituiva un atto dovuto a seguito della ratifica dei trattati fiscali europei, nel testo si evidenziano le conseguenze che tale modifica costituzionale ha avuto quanto a trasferimento di quote di sovranità politica e normativa a favore delle istituzioni europee competenti in materia finanziaria, economica e fiscale. Alla luce di tali considerazioni il lavoro sostiene la tesi dell’impossibilità di intervenire unilateralmente tramite referendum sugli obblighi assunti con i trattati in parola. La via referendaria viene esclusa anche a seguito di una ipotetica riforma dell’art. 75 Cost. che non potrebbe consentire in nessun caso l’abrogazione popolare dei trattati internazionali, pena la violazione del principio fondamentale espresso dal primo comma dell’art. 10 Cost. Pertanto, l’unica via costituzionalmente consentita perché l’Italia si sottragga unilateralmente alle politiche fiscali decise a livello europeo sarebbe l’attivazione del rimedio dei controlimiti dinnanzi alla Corte costituzionale negli eventuali giudizi di legittimità promossi avverso leggi attuative di decisioni europee lesive dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili della persona umana. Tale rimedio, tuttavia, appare nulla più che la extrema ratio, essendo evidente come in simile materia le responsabilità non possano che essere in capo agli organi politici e non certo alla Corte costituzionale per le enormi conseguenze di ordine e finanziario e politico-internazionali, che si avrebbero in simile evenenienza.
2017
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