L’art. 14, D.L. n. 132/2014 ha introdotto, nel codice di procedura civile, l’art. 183 bis, che disciplina il mutamento del rito ordinario in rito sommario di cognizione (artt. 702 bis ss.) e non si applica ai processi in corso. Il potere del giudice è officioso e si esercita nell’udienza di trattazione, allorché sia consentito dalla complessità della lite e dell’istruzione probatoria, non prima di aver acquisito adeguata conoscenza del thema decidendum. Il provvedimento ha forma di ordinanza, emessa in contraddittorio tra le parti. Il processo prosegue nelle forme del sommario di cognizione, anche in fase di impugnazione.
Art. 183 bis: passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione
Basilico G.
2015-01-01
Abstract
L’art. 14, D.L. n. 132/2014 ha introdotto, nel codice di procedura civile, l’art. 183 bis, che disciplina il mutamento del rito ordinario in rito sommario di cognizione (artt. 702 bis ss.) e non si applica ai processi in corso. Il potere del giudice è officioso e si esercita nell’udienza di trattazione, allorché sia consentito dalla complessità della lite e dell’istruzione probatoria, non prima di aver acquisito adeguata conoscenza del thema decidendum. Il provvedimento ha forma di ordinanza, emessa in contraddittorio tra le parti. Il processo prosegue nelle forme del sommario di cognizione, anche in fase di impugnazione.File | Dimensione | Formato | |
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