Gli Autori analizzano le competenze, il ruolo, i doveri e la responsabilità del mediatore nel settore della responsabilità professionale medica. Dopo aver esaminato le finalità della mediazione civile, se ne considerano gli aspetti applicativi nelle ipotesi di presunta «malpractice», settore in cui essendo difficilmente proponibili soluzioni «creative» alternative, potrebbero venir meno i presupposti della metodologia della trattativa oggettiva con conseguente fallimento del processo di mediazione. Valutati i principi deontologici che devono essere osservati dal mediatore, gli Autori si soffermano sul principio di «competenza qualificata» che dovrebbe improntare tutte le fasi dell’attività dello stesso, rilevando alcune criticità presentate a proposito dall’impianto normativo. Gli Autori concludono rilevando come sarebbe stato forse piú conducente, piuttosto che prevedere la «condizione di procedibilità» per la responsabilità professionale medica, incentivare il ricorso alla consulenza tecnica preventiva, per la maggiore conformità del procedimento di cui all’art. 696 bis alle peculiarità della materia in oggetto.

Alcune riflessioni sulla mediazione nel settore della responsabilità medica

Patrizia Gualniera;Serena Scurria;Claudio Crinò
2012-01-01

Abstract

Gli Autori analizzano le competenze, il ruolo, i doveri e la responsabilità del mediatore nel settore della responsabilità professionale medica. Dopo aver esaminato le finalità della mediazione civile, se ne considerano gli aspetti applicativi nelle ipotesi di presunta «malpractice», settore in cui essendo difficilmente proponibili soluzioni «creative» alternative, potrebbero venir meno i presupposti della metodologia della trattativa oggettiva con conseguente fallimento del processo di mediazione. Valutati i principi deontologici che devono essere osservati dal mediatore, gli Autori si soffermano sul principio di «competenza qualificata» che dovrebbe improntare tutte le fasi dell’attività dello stesso, rilevando alcune criticità presentate a proposito dall’impianto normativo. Gli Autori concludono rilevando come sarebbe stato forse piú conducente, piuttosto che prevedere la «condizione di procedibilità» per la responsabilità professionale medica, incentivare il ricorso alla consulenza tecnica preventiva, per la maggiore conformità del procedimento di cui all’art. 696 bis alle peculiarità della materia in oggetto.
2012
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