La tematica delle sanzioni penal-tributarie si è arricchita nel biennio 2015-2016 di almeno due eventi normativi estremamente significativi: in primo luogo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015 ed in secondo luogo, l’introduzione, in seno allo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), dell’articolo 10-bis rubricato “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale ” che ha inteso prevedere una sorta di clausola generale sul tema, appunto, dell’abuso del diritto in materia fiscale .Entrambi i provvedimenti ci dovrebbero consentire di realizzare, con maggiore chiarezza rispetto al passato, la linea di confine fra la nozione di operazione simulata – sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo – ed inesistente. Occorre a tal proposito, altresì, precisare che in seno alla normativa sopra ricordata non viene tracciato un discrimine fra l’utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti e che, in effetti, si tratta di nozioni e concetti funzionali unicamente in capo all’accertamento tributario. Giova comunque precisare che le forme di inesistenza oggettiva, secondo la dottrina che si è più diffusamente occupata dell’argomento , sono essenzialmente da ricondursi alle operazioni non realmente effettuate (in tutto o in parte) ed all’indicazione dei corrispettivi o dell’Imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale. L’inesistenza soggettiva concerne, invece, unicamente il profilo imputazionale dell’operazione che risulta regolarmente effettuata, ma riferita a soggetti diversi da quelli effettivi.
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e deducibilità dei costi ( Considerazioni a margine di Cass. n. 39541/2017)
SERRANO', Maria Vittoria
2017-01-01
Abstract
La tematica delle sanzioni penal-tributarie si è arricchita nel biennio 2015-2016 di almeno due eventi normativi estremamente significativi: in primo luogo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015 ed in secondo luogo, l’introduzione, in seno allo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), dell’articolo 10-bis rubricato “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale ” che ha inteso prevedere una sorta di clausola generale sul tema, appunto, dell’abuso del diritto in materia fiscale .Entrambi i provvedimenti ci dovrebbero consentire di realizzare, con maggiore chiarezza rispetto al passato, la linea di confine fra la nozione di operazione simulata – sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo – ed inesistente. Occorre a tal proposito, altresì, precisare che in seno alla normativa sopra ricordata non viene tracciato un discrimine fra l’utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti e che, in effetti, si tratta di nozioni e concetti funzionali unicamente in capo all’accertamento tributario. Giova comunque precisare che le forme di inesistenza oggettiva, secondo la dottrina che si è più diffusamente occupata dell’argomento , sono essenzialmente da ricondursi alle operazioni non realmente effettuate (in tutto o in parte) ed all’indicazione dei corrispettivi o dell’Imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale. L’inesistenza soggettiva concerne, invece, unicamente il profilo imputazionale dell’operazione che risulta regolarmente effettuata, ma riferita a soggetti diversi da quelli effettivi.File | Dimensione | Formato | |
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