L’affidamento in prova al servizio sociale ha incarnato lo spirito animatore della riforma dell’Ordinamento Penitenziario. Strumento per valorizzare l’atteggiamento collaborativo del condannato durante la fase esecutiva e realizzare la finalita` rieducativa della pena, la misura alternativa dell’affidamento ha attraversato - nel quarantennio successivo alla legge del 1975 - vicende contraddittorie. Ai due parametri originari della prognosi di positiva rieducazione e di non recidiva, si sovrappongono pesantemente le esigenze di contenimento della popolazione carceraria, determinando una distorsione finalistica della misura che finisce per diventare valvola di sfogo di un sistema incapace di gestire l’emergenza del sovraffollamento. Tuttavia, è anche sull’affidamento in prova che puntano i recenti progetti di riforma del sistema delle sanzioni, affinchè – superando la dimensione subalterna alla detenzione – si affermi come autentico strumento di partecipazione sociale alla rieducazione del condannato.
L’affidamento in prova al servizio sociale: da misura ‘‘alternativa’’ alla detenzione a ‘‘misura penale di comunità’’ a contenuto riparativo?
TRAVAGLIA CICIRELLO TERESA
2016-01-01
Abstract
L’affidamento in prova al servizio sociale ha incarnato lo spirito animatore della riforma dell’Ordinamento Penitenziario. Strumento per valorizzare l’atteggiamento collaborativo del condannato durante la fase esecutiva e realizzare la finalita` rieducativa della pena, la misura alternativa dell’affidamento ha attraversato - nel quarantennio successivo alla legge del 1975 - vicende contraddittorie. Ai due parametri originari della prognosi di positiva rieducazione e di non recidiva, si sovrappongono pesantemente le esigenze di contenimento della popolazione carceraria, determinando una distorsione finalistica della misura che finisce per diventare valvola di sfogo di un sistema incapace di gestire l’emergenza del sovraffollamento. Tuttavia, è anche sull’affidamento in prova che puntano i recenti progetti di riforma del sistema delle sanzioni, affinchè – superando la dimensione subalterna alla detenzione – si affermi come autentico strumento di partecipazione sociale alla rieducazione del condannato.Pubblicazioni consigliate
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