L’art.12 d.lgs. 546/1992, oggetto dell’ancor recente intervento di riscrittura sostitutiva ex art. 9, co. 1, lett. e) d.lgs. 156 del 24 settembre 2015, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016, dispone in merito all’assistenza tecnica, obbligatoria per la parte privata, ordinata nel processo tributario con modalità che continuano a manifestare differenze sostanziali e formali rispetto all’esercizio del ministero difensivo nel processo civile e amministrativo. Questa circostanza e l’ormai esplicito richiamo che il comma 10 della norma in esame opera nei confronti dell’art. 182 c.p.c., in tema di sanatoria dei difetti di rappresentanza e assistenza e vizi della procura, rinnova l’interesse per l’indagine di una sanatoria i cui modi e limiti rimangano confusi e incerti. Tratteggiati, in via esegetica, dalla giurisprudenza secondo l’evenienza casistica che è propria delle espressioni del diritto vivente, denotano una persistente mancanza di certezze che, nonostante l’intento stesso della sanatoria sia di rimediare agli eccessi del formalismo causidico, finisce per alimentare il contenzioso che avrebbe dovuto impedire. Quest’effetto si deve all’imprecisione delle norme che dispongono in materia e al difettoso coordinamento che le contraddistingue, complicando non poco la comprensione dell’effettiva voluntas legis, al punto da lasciar dubitare che il legislatore stesso abbia le idee chiare sulla rilevanza obbligatoria che vuole assegnare alla necessità di assistenza tecnica nel processo tributario. In particolare, è rimasta evidente la dissonanza tra l’eventuale estensione della sanatoria alle ipotesi di radicale mancanza dell’assistenza - resa manifesta dalla mancata sottoscrizione dell’atto introduttivo, da parte del difensore tecnico, in primo e secondo grado di giudizio - e l’inammissibilità rispettivamente comminata dagli artt. 18 co. 4 e 53 co. 1 d.lgs. 546/92. Proprio riguardo alla sanatoria del difetto in appello, peraltro, si evidenziano ulteriori problemi e incertezze alimentate da orientamenti giurisprudenziali anche recentemente non sempre uniformi, non a caso richiamati dall’ordinanza n. 10080/2017, con la quale la Sezione tributaria della Cassazione ha chiamato in causa le Sezioni Unite affinché si esprimano in modo da fornire un indirizzo uniforme a questioni complesse, inevitabilmente tecniche ma, altrettanto certamente, non banali e dense di incombenti conseguenze sostanziali oltre che processuali. Ne consegue la necessità di un’analisi critica dettagliata che esamini le diverse teorie e le conseguenze di una sanatoria che appare ragionevole, onde evitare che i contribuenti corrano il rischio di restare privi di difesa giurisdizionale a causa di un difetto che appare formale, ma che non si accorda con l’affermazione di un’obbligatorietà di assistenza ancora ribadita come essenziale a pena d’inammissibilità.
La sostenibile ragionevolezza della sanatoria nelle ipotesi di obbligo di assistenza tecnica nel processo tributario
Ludovico Nicotina
2018-01-01
Abstract
L’art.12 d.lgs. 546/1992, oggetto dell’ancor recente intervento di riscrittura sostitutiva ex art. 9, co. 1, lett. e) d.lgs. 156 del 24 settembre 2015, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016, dispone in merito all’assistenza tecnica, obbligatoria per la parte privata, ordinata nel processo tributario con modalità che continuano a manifestare differenze sostanziali e formali rispetto all’esercizio del ministero difensivo nel processo civile e amministrativo. Questa circostanza e l’ormai esplicito richiamo che il comma 10 della norma in esame opera nei confronti dell’art. 182 c.p.c., in tema di sanatoria dei difetti di rappresentanza e assistenza e vizi della procura, rinnova l’interesse per l’indagine di una sanatoria i cui modi e limiti rimangano confusi e incerti. Tratteggiati, in via esegetica, dalla giurisprudenza secondo l’evenienza casistica che è propria delle espressioni del diritto vivente, denotano una persistente mancanza di certezze che, nonostante l’intento stesso della sanatoria sia di rimediare agli eccessi del formalismo causidico, finisce per alimentare il contenzioso che avrebbe dovuto impedire. Quest’effetto si deve all’imprecisione delle norme che dispongono in materia e al difettoso coordinamento che le contraddistingue, complicando non poco la comprensione dell’effettiva voluntas legis, al punto da lasciar dubitare che il legislatore stesso abbia le idee chiare sulla rilevanza obbligatoria che vuole assegnare alla necessità di assistenza tecnica nel processo tributario. In particolare, è rimasta evidente la dissonanza tra l’eventuale estensione della sanatoria alle ipotesi di radicale mancanza dell’assistenza - resa manifesta dalla mancata sottoscrizione dell’atto introduttivo, da parte del difensore tecnico, in primo e secondo grado di giudizio - e l’inammissibilità rispettivamente comminata dagli artt. 18 co. 4 e 53 co. 1 d.lgs. 546/92. Proprio riguardo alla sanatoria del difetto in appello, peraltro, si evidenziano ulteriori problemi e incertezze alimentate da orientamenti giurisprudenziali anche recentemente non sempre uniformi, non a caso richiamati dall’ordinanza n. 10080/2017, con la quale la Sezione tributaria della Cassazione ha chiamato in causa le Sezioni Unite affinché si esprimano in modo da fornire un indirizzo uniforme a questioni complesse, inevitabilmente tecniche ma, altrettanto certamente, non banali e dense di incombenti conseguenze sostanziali oltre che processuali. Ne consegue la necessità di un’analisi critica dettagliata che esamini le diverse teorie e le conseguenze di una sanatoria che appare ragionevole, onde evitare che i contribuenti corrano il rischio di restare privi di difesa giurisdizionale a causa di un difetto che appare formale, ma che non si accorda con l’affermazione di un’obbligatorietà di assistenza ancora ribadita come essenziale a pena d’inammissibilità.File | Dimensione | Formato | |
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