La nozione tradizionale di “ammortizzatore sociale” sta subendo una ridefinizione. Ed è in questo cambio di paradigma che si deve analizzare il ruolo e la funzione attuali dell’istituto dei licenziamenti collettivi. Nella grande trasformazione del lavoro del nostro tempo I licenziamenti collettivi, infatti, sono da inquadrare nell’ambito degli “ammortizzatori sociali”, tematica quest’ultima su cui esiste un complesso dibattito dottrinario relativo alla questione qualificatoria e metodologica, poiché un’autonoma definizione del concetto di “ammortizzatori sociali non è presente nella tradizionale manualistica del diritto del lavoro italiano. Il tema dell’individuazione puntuale e corretta dei criteri di scelta nell’ambito dell’istituto del licenziamento collettivo è stato sin dall’approvazione del testo della legge n.223/1991, uno dei più complessi, come testimonia l’ampia attività giurisdizionale che esso ha suscitato. Il 9° comma dell’art. 4, della legge n. 223/1991, nella parte in cui fa obbligo all’impresa, a pena di inefficacia del licenziamento, di indicare “puntualmente” le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, è diretto a rendere trasparente la scelta operata dall’imprenditore, in modo da garantire i lavoratori e le organizzazioni sindacali destinatari della procedura nonché gli organismi amministrativi il controllo circa la correttezza della procedura, in rapporto agli accordi eventualmente stipulati. L’elemento teleologico dei criteri di scelta in materia di licenziamento collettivo non appare quella della selezione oggettiva dei dipendenti da collocare in mobilità, comunque garantita dalla rispondenza dei criteri di scelta a finalità di imparzialità ed oggettività, ma l’utilizzazione degli stessi in forma concordata, ovvero ricorrendo alle regole sussidiarie e, comunque, eliminando ogni discrezionalità, per porre in equilibrio libertà economica ex art. 41 Cost. e interesse sociale.

Jobs Act e licenziamenti collettivi

Gandolfo Maurizio Ballistreri
2018-01-01

Abstract

La nozione tradizionale di “ammortizzatore sociale” sta subendo una ridefinizione. Ed è in questo cambio di paradigma che si deve analizzare il ruolo e la funzione attuali dell’istituto dei licenziamenti collettivi. Nella grande trasformazione del lavoro del nostro tempo I licenziamenti collettivi, infatti, sono da inquadrare nell’ambito degli “ammortizzatori sociali”, tematica quest’ultima su cui esiste un complesso dibattito dottrinario relativo alla questione qualificatoria e metodologica, poiché un’autonoma definizione del concetto di “ammortizzatori sociali non è presente nella tradizionale manualistica del diritto del lavoro italiano. Il tema dell’individuazione puntuale e corretta dei criteri di scelta nell’ambito dell’istituto del licenziamento collettivo è stato sin dall’approvazione del testo della legge n.223/1991, uno dei più complessi, come testimonia l’ampia attività giurisdizionale che esso ha suscitato. Il 9° comma dell’art. 4, della legge n. 223/1991, nella parte in cui fa obbligo all’impresa, a pena di inefficacia del licenziamento, di indicare “puntualmente” le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, è diretto a rendere trasparente la scelta operata dall’imprenditore, in modo da garantire i lavoratori e le organizzazioni sindacali destinatari della procedura nonché gli organismi amministrativi il controllo circa la correttezza della procedura, in rapporto agli accordi eventualmente stipulati. L’elemento teleologico dei criteri di scelta in materia di licenziamento collettivo non appare quella della selezione oggettiva dei dipendenti da collocare in mobilità, comunque garantita dalla rispondenza dei criteri di scelta a finalità di imparzialità ed oggettività, ma l’utilizzazione degli stessi in forma concordata, ovvero ricorrendo alle regole sussidiarie e, comunque, eliminando ogni discrezionalità, per porre in equilibrio libertà economica ex art. 41 Cost. e interesse sociale.
2018
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