La formulazione del nuovo art. 590 sexies c.p., introdotto dalla l. 8 marzo 2017, n. 24, risulta ancora più angusta di quella del controverso – e oggi abrogato – art. 3, comma 1, l. 189/2012. L’art. 3, comma 1, l. Balduzzi delineava una causa di esclusione della responsabilità penale del fatto, applicabile a tutti gli illeciti colposi realizzabili dagli esercenti le professioni sanitarie, sul presupposto: a) che l’autore fosse un “esercente le professioni sanitarie”; b) che avesse agito attenendosi a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica; c) che versasse in colpa lieve. I punti salienti del nuovo art. 590 sexies c.p. sono invece i seguenti: a) la delimitazione della non punibilità alle sole fattispecie di omicidio e lesioni colpose; b) la presenza di imperizia; c) l’osservanza di linee guida come definite o pubblicate ai sensi di legge (o, in alternativa, di buone pratiche clinico-assistenziali); d) l’adeguatezza delle suddette linee guida alle specificità del caso concreto. Scompare qualsiasi riferimento al grado della colpa del medico: elemento, questo, che in giurisprudenza stava finalmente trovando applicazione, insieme al sofferto riconoscimento dell’applicabilità dell’art. 3, comma 1, l. Balduzzi a tutte le specie di colpa del sanitario, e non alla sola imperizia. La nuova normativa ha l’ambizione di riorganizzare e selezionare le linee guida in base a criteri generali e obiettivi, ma la sua formulazione infelice lascia in piedi numerosi interrogativi. Si segnala, però, il tentativo di recuperare il requisito della colpa grave del medico, sia attraverso la “reviviscenza” dell’art. 2236 c.c., che tramite un’attenta interpretazione del requisito dell’adeguatezza delle cure al caso concreto.
Vecchi e nuovi circoli viziosi in tema di colpa penale del medico.
Lucia Risicato
2017-01-01
Abstract
La formulazione del nuovo art. 590 sexies c.p., introdotto dalla l. 8 marzo 2017, n. 24, risulta ancora più angusta di quella del controverso – e oggi abrogato – art. 3, comma 1, l. 189/2012. L’art. 3, comma 1, l. Balduzzi delineava una causa di esclusione della responsabilità penale del fatto, applicabile a tutti gli illeciti colposi realizzabili dagli esercenti le professioni sanitarie, sul presupposto: a) che l’autore fosse un “esercente le professioni sanitarie”; b) che avesse agito attenendosi a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica; c) che versasse in colpa lieve. I punti salienti del nuovo art. 590 sexies c.p. sono invece i seguenti: a) la delimitazione della non punibilità alle sole fattispecie di omicidio e lesioni colpose; b) la presenza di imperizia; c) l’osservanza di linee guida come definite o pubblicate ai sensi di legge (o, in alternativa, di buone pratiche clinico-assistenziali); d) l’adeguatezza delle suddette linee guida alle specificità del caso concreto. Scompare qualsiasi riferimento al grado della colpa del medico: elemento, questo, che in giurisprudenza stava finalmente trovando applicazione, insieme al sofferto riconoscimento dell’applicabilità dell’art. 3, comma 1, l. Balduzzi a tutte le specie di colpa del sanitario, e non alla sola imperizia. La nuova normativa ha l’ambizione di riorganizzare e selezionare le linee guida in base a criteri generali e obiettivi, ma la sua formulazione infelice lascia in piedi numerosi interrogativi. Si segnala, però, il tentativo di recuperare il requisito della colpa grave del medico, sia attraverso la “reviviscenza” dell’art. 2236 c.c., che tramite un’attenta interpretazione del requisito dell’adeguatezza delle cure al caso concreto.Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.