Il saggio prende spunto dal principio di diritto enucleato dal Tribunale civile Roma, Sez. I, 2.5.2017 – Decreto - Pres. Est. Mangano – C.F. – G.A.M., che può essere così sintetizzato: “Nella negoziazione assistita ex art. 6, d.l. 12.9.2014, n. 132, conv. con mod. nella l. 12.9.2014, n. 132, le conclusioni del Pubblico Ministero non sono vincolanti per il Presidente del Tribunale, il quale potrà tanto assentire tanto dissociarsi tanto modulare le condizioni concordate, sollecitando parziali modifiche o integrazioni dell’accordo stesso. La comparizione delle parti appare finalizzata a verificare, anche alla luce degli elementi di fatto che i coniugi espongono con l’assistenza dei difensori, il fondamento del rifiuto del PM. L’intervento del Presidente del Tribunale rappresenta un limite all’accordo delle parti; tuttavia, tale limite si esercita pur sempre all’interno della procedura, assolvendo ad un ruolo conservativo dell’accordo stesso. Rimane prerogativa esclusiva delle parti la scelta di permanere nell’ambito della negoziazione assistita ovvero di rivolgersi alla tutela giurisdizionale per perseguire quegli interessi che con l’accordo negoziato non si ritiene possibile raggiungere. Pertanto, la previsione dell’intervento presidenziale non mira a traghettare le parti verso una soluzione giurisdizionale del conflitto, bensì, al contrario, adempie ad una funzione conservativa dell’accordo stesso, rimanendo all’interno della procedura di negoziazione assistita".
Negoziazione assistita familiare: L'inarrestabile processo di privatizzazione del rapporto tra i coniugi a scapito della tutela del diritto di ascolto dei minori (Convenzione di New York del 1989 e Convenzione di Strasburgo del 1996) Appunti per una ricerca
Mario Pio Calogero
2018-01-01
Abstract
Il saggio prende spunto dal principio di diritto enucleato dal Tribunale civile Roma, Sez. I, 2.5.2017 – Decreto - Pres. Est. Mangano – C.F. – G.A.M., che può essere così sintetizzato: “Nella negoziazione assistita ex art. 6, d.l. 12.9.2014, n. 132, conv. con mod. nella l. 12.9.2014, n. 132, le conclusioni del Pubblico Ministero non sono vincolanti per il Presidente del Tribunale, il quale potrà tanto assentire tanto dissociarsi tanto modulare le condizioni concordate, sollecitando parziali modifiche o integrazioni dell’accordo stesso. La comparizione delle parti appare finalizzata a verificare, anche alla luce degli elementi di fatto che i coniugi espongono con l’assistenza dei difensori, il fondamento del rifiuto del PM. L’intervento del Presidente del Tribunale rappresenta un limite all’accordo delle parti; tuttavia, tale limite si esercita pur sempre all’interno della procedura, assolvendo ad un ruolo conservativo dell’accordo stesso. Rimane prerogativa esclusiva delle parti la scelta di permanere nell’ambito della negoziazione assistita ovvero di rivolgersi alla tutela giurisdizionale per perseguire quegli interessi che con l’accordo negoziato non si ritiene possibile raggiungere. Pertanto, la previsione dell’intervento presidenziale non mira a traghettare le parti verso una soluzione giurisdizionale del conflitto, bensì, al contrario, adempie ad una funzione conservativa dell’accordo stesso, rimanendo all’interno della procedura di negoziazione assistita".File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
negoziazione assistita oidu completo.pdf
accesso aperto
Descrizione: Articolo su rivista
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Licenza:
Creative commons
Dimensione
548 kB
Formato
Adobe PDF
|
548 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
indice.pdf
accesso aperto
Descrizione: indice rivista
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Licenza:
Creative commons
Dimensione
417.21 kB
Formato
Adobe PDF
|
417.21 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.