Alcuni fedeli di religione islamica, aderendo ad una regola di condotta desunta da una particolare lettura delle tradizioni riguardanti la vita di Maometto, non stringono la mano a persone dell’altro sesso estranee alla propria ristretta cerchia familiare. Il presente contributo analizza le possibili conseguenze di una tale scelta, qualora compiuta nel contesto lavorativo e contravvenendo a precise regole interne aziendali, che prescrivono ai dipendenti di non discriminare in base al sesso la clientela. L’Autore, conformemente a quanto deciso di recente dal Tribunale del lavoro svedese, sostiene che la limitazione della libertà della lavoratrice integri gli estremi di una discriminazione indiretta per ragioni religiose, senza che possa ritenersi neppure giustificato, in quanto non congruente con la natura personalissima dell’atto e non esigito dal principio di parità di genere, pretendere dalla donna di astenersi dallo stringere la mano anche alle persone del suo stesso sesso, come invece suggerito dal Tribunale.

Toccare con mano i nodi dell’integrazione (a proposito di saluti “proibiti” e divieto di discriminazione)

Licastro A.
2018-01-01

Abstract

Alcuni fedeli di religione islamica, aderendo ad una regola di condotta desunta da una particolare lettura delle tradizioni riguardanti la vita di Maometto, non stringono la mano a persone dell’altro sesso estranee alla propria ristretta cerchia familiare. Il presente contributo analizza le possibili conseguenze di una tale scelta, qualora compiuta nel contesto lavorativo e contravvenendo a precise regole interne aziendali, che prescrivono ai dipendenti di non discriminare in base al sesso la clientela. L’Autore, conformemente a quanto deciso di recente dal Tribunale del lavoro svedese, sostiene che la limitazione della libertà della lavoratrice integri gli estremi di una discriminazione indiretta per ragioni religiose, senza che possa ritenersi neppure giustificato, in quanto non congruente con la natura personalissima dell’atto e non esigito dal principio di parità di genere, pretendere dalla donna di astenersi dallo stringere la mano anche alle persone del suo stesso sesso, come invece suggerito dal Tribunale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/3130310
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