Dopo aver riaffermato la natura pluridimensionale dell’identità personale del minore, come tale ricomprendente tanto la componente dell’interesse alla verità biologica della procreazione quanto quella dell’interesse alla verità legale di essa, con la pronunzia in esame la Corte delega alla prudente valutazione del giudice il delicato compito di bilanciare nel caso concreto tra tali ultime esigenze non potrà tuttavia disconoscere (dovendo, anzi, tenere in debita considerazione) quel disvalore che, a far data dal 2004, il legislatore ha inteso astrattamente ricondurre alla pratica della maternità surrogata, come tale sanzionata da apposita disposizione penale. Resa in peculiari circostanze di tempo (a non troppa distanza, cioè, dalla diversa impostazione adottata con la sent. n. 162/2014 in tema di divieto di eterologa) e di forma (con la modalità dell’obiter dictum), tale importante affermazione di principio viene col presente contributo sottoposta ad un succinto esame ‒ dal punto di vista, rispettivamente, dell’esperienza, dei valori costituzionali in gioco e delle fonti ‒ per concludere infine che, pur ristretta, non risulterebbe ancora del tutto preclusa la possibilità di un’eventuale flessibilizzazione dell’attuale rigido divieto che, a certe condizioni, contempli almeno i casi di surrogazione di maternità a titolo gratuito.

La maternità surrogata e la Corte costituzionale (a proposito di obiter dicta da prendere sul serio)

AGOSTA, Stefano
2018-01-01

Abstract

Dopo aver riaffermato la natura pluridimensionale dell’identità personale del minore, come tale ricomprendente tanto la componente dell’interesse alla verità biologica della procreazione quanto quella dell’interesse alla verità legale di essa, con la pronunzia in esame la Corte delega alla prudente valutazione del giudice il delicato compito di bilanciare nel caso concreto tra tali ultime esigenze non potrà tuttavia disconoscere (dovendo, anzi, tenere in debita considerazione) quel disvalore che, a far data dal 2004, il legislatore ha inteso astrattamente ricondurre alla pratica della maternità surrogata, come tale sanzionata da apposita disposizione penale. Resa in peculiari circostanze di tempo (a non troppa distanza, cioè, dalla diversa impostazione adottata con la sent. n. 162/2014 in tema di divieto di eterologa) e di forma (con la modalità dell’obiter dictum), tale importante affermazione di principio viene col presente contributo sottoposta ad un succinto esame ‒ dal punto di vista, rispettivamente, dell’esperienza, dei valori costituzionali in gioco e delle fonti ‒ per concludere infine che, pur ristretta, non risulterebbe ancora del tutto preclusa la possibilità di un’eventuale flessibilizzazione dell’attuale rigido divieto che, a certe condizioni, contempli almeno i casi di surrogazione di maternità a titolo gratuito.
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