Il funzionamento del sistema economico dell’Unione è frequentemente messo a rischio da condotte illecite che -attraverso condizioni create artificialmente- possono causare un non corretto o proficuo impiego dei contributi europei. Frequenti sono le pratiche elusive finalizzate ad ottenere la concessione di finanziamenti in assenza dei requisiti richiesti dalle normative di riferimento che - oltre a causare un danno economico al bilancio dell’Unione - si traducono in una distorsione del mercato sul piano concorrenziale. I comportamenti elusivi (che non violano espressamente specifiche norme impositive, ma ne aggirano i principi per conseguire il risultato economico desiderato, seppur illecitamente) si prestano ad essere ricondotti nella categoria delle forme di utilizzazione abusiva del diritto, potendo essere realizzati anche tramite rapporti simulati, contratti in frode alla legge e/o in frode ai terzi. In mancanza dell’adozione di una normativa uniforme ed omogenea (pur auspicata dalle istituzioni europee) da parte degli Stati membri, occorre individuare quali rimedi possano essere adottati per contrastare le pratiche elusive. A tal fine, il legislatore europeo ha - con la previsione di cui all’art. 60 del reg. (UE) 1306/2013 - sottolineato l’importanza di agire preventivamente con controlli più rigorosi ed adeguati, ritenuti fondamentali per evitare poi di dovere operare con la sospensione e la revoca degli aiuti, stante che il recupero delle somme indebitamente versate si rivela il più delle volte non satisfattivo.

Finanziamenti agricoli europei, pratiche elusive e tecniche rimediali

Tommasini Alessandra
2018-01-01

Abstract

Il funzionamento del sistema economico dell’Unione è frequentemente messo a rischio da condotte illecite che -attraverso condizioni create artificialmente- possono causare un non corretto o proficuo impiego dei contributi europei. Frequenti sono le pratiche elusive finalizzate ad ottenere la concessione di finanziamenti in assenza dei requisiti richiesti dalle normative di riferimento che - oltre a causare un danno economico al bilancio dell’Unione - si traducono in una distorsione del mercato sul piano concorrenziale. I comportamenti elusivi (che non violano espressamente specifiche norme impositive, ma ne aggirano i principi per conseguire il risultato economico desiderato, seppur illecitamente) si prestano ad essere ricondotti nella categoria delle forme di utilizzazione abusiva del diritto, potendo essere realizzati anche tramite rapporti simulati, contratti in frode alla legge e/o in frode ai terzi. In mancanza dell’adozione di una normativa uniforme ed omogenea (pur auspicata dalle istituzioni europee) da parte degli Stati membri, occorre individuare quali rimedi possano essere adottati per contrastare le pratiche elusive. A tal fine, il legislatore europeo ha - con la previsione di cui all’art. 60 del reg. (UE) 1306/2013 - sottolineato l’importanza di agire preventivamente con controlli più rigorosi ed adeguati, ritenuti fondamentali per evitare poi di dovere operare con la sospensione e la revoca degli aiuti, stante che il recupero delle somme indebitamente versate si rivela il più delle volte non satisfattivo.
2018
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