Il saggio commenta la sentenza n. 168 del 2018 con la quale la Corte costituzionale ha annullato la legge regionale 11 agosto 2017, n. 17, con la quale il legislatore siciliano aveva provato a disciplinare le Città metropolitane e i Liberi consorzi comunali distaccandosi dal modello istituito, per il resto del Paese, dalla L. n. 56 del 2014 (c.d. Legge Delrio). Dopo aver ripercorso le tormentate vicende normative che hanno interessato l’ente di area vasta in Sicilia, l’A. analizza gli argomenti utilizzati dalla Corte per accogliere tutti i motivi di impugnazione proposti dal Governo. In particolare, secondo il giudice delle leggi il modello dell’ente intermedio tratteggiato dalla legge Delrio non può essere stravolto dalla legislazione regionale perché la legge statale è espressiva della potestà esclusiva dello Stato di disciplinare la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane a norma dell’art. 117, secondo comma, lett. p della Costituzione. Da tale pronuncia, pertanto, appare ulteriormente delimitato, in concreto, l’ambito della potestà legislativa siciliana in materia di enti locali e, di contro, la legge Delrio assurge al rango di legge costituzionalmente necessaria della cui forza la futura legislazione siciliana è comunque obbligata a prendere realisticamente atto.
A volte non tornano perché… non possono più tornare: i presidenti e i consigli delle Città Metropolitane e dei Liberi consorzi comunali siciliani e la loro impossibile elezione diretta. Commento a Corte cost. n. 168/2018.
Antonio Saitta
2019-01-01
Abstract
Il saggio commenta la sentenza n. 168 del 2018 con la quale la Corte costituzionale ha annullato la legge regionale 11 agosto 2017, n. 17, con la quale il legislatore siciliano aveva provato a disciplinare le Città metropolitane e i Liberi consorzi comunali distaccandosi dal modello istituito, per il resto del Paese, dalla L. n. 56 del 2014 (c.d. Legge Delrio). Dopo aver ripercorso le tormentate vicende normative che hanno interessato l’ente di area vasta in Sicilia, l’A. analizza gli argomenti utilizzati dalla Corte per accogliere tutti i motivi di impugnazione proposti dal Governo. In particolare, secondo il giudice delle leggi il modello dell’ente intermedio tratteggiato dalla legge Delrio non può essere stravolto dalla legislazione regionale perché la legge statale è espressiva della potestà esclusiva dello Stato di disciplinare la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane a norma dell’art. 117, secondo comma, lett. p della Costituzione. Da tale pronuncia, pertanto, appare ulteriormente delimitato, in concreto, l’ambito della potestà legislativa siciliana in materia di enti locali e, di contro, la legge Delrio assurge al rango di legge costituzionalmente necessaria della cui forza la futura legislazione siciliana è comunque obbligata a prendere realisticamente atto.File | Dimensione | Formato | |
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