Nella sent. n. 149 del 2018, la Consulta ha ribadito fermamente la posizione centrale della finalità rieducativa della pena ritenendo incompatibile con l’assetto costituzionale l’automatismo ostativo stabilito all’art. 58 quater, comma 4, O.P. che, impedendo la valutazione progressiva della condotta di taluni condannati all’ergastolo prima dell’espiazione di ventisei anni effettivi di pena, bloccava l’ammissione del detenuto ai benefici penitenziari. La pronuncia ha fornito l’occasione per una riflessione sulla portata e le declinazioni del finalismo rieducativo nella fase esecutiva della sanzione penale, sulla tenuta dei principi fondamentali di fronte alla pena perpetua con un accenno ai complessi problemi scaturenti dall’ergastolo “ostativo”.
La funzione rieducativa della pena, le rigidità dell’ergastolo e l’opera correttiva della giurisprudenza costituzionale
Teresa Travaglia Cicirello
2019-01-01
Abstract
Nella sent. n. 149 del 2018, la Consulta ha ribadito fermamente la posizione centrale della finalità rieducativa della pena ritenendo incompatibile con l’assetto costituzionale l’automatismo ostativo stabilito all’art. 58 quater, comma 4, O.P. che, impedendo la valutazione progressiva della condotta di taluni condannati all’ergastolo prima dell’espiazione di ventisei anni effettivi di pena, bloccava l’ammissione del detenuto ai benefici penitenziari. La pronuncia ha fornito l’occasione per una riflessione sulla portata e le declinazioni del finalismo rieducativo nella fase esecutiva della sanzione penale, sulla tenuta dei principi fondamentali di fronte alla pena perpetua con un accenno ai complessi problemi scaturenti dall’ergastolo “ostativo”.Pubblicazioni consigliate
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