Le riflessioni che seguono nascono dalla constatazione di una anomalia legislativa in tema di matrimonio contratto con soggetto poi dichiarato presuntivamente morto. Non si tratta – sia chiaro – del matrimonio fra quest’ultimo e il coniuge che sia rimasto in virtuale (e virtuosa) vedovanza: qui il ritorno del presunto morto segna la naturale riattivazione di un rapporto coniugale, che riprende automaticamente vigore dopo un periodo – più o meno lungo – di sospensione. E per sanzionare una così ovvia situazione non c’era in verità bisogno di alcuna previsione legislativa. L’anomalia alla quale si allude è invece un’altra: quella contenuta nel combinato disposto degli artt. 65 e 68 c.c., con il quale si dà luogo a una vicenda a dir poco sconcertante. Esso, infatti, dopo avere proclamato il principio che “divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge (superstite) può contrarre nuovo matrimonio (art. 65), lo contraddice, o comunque lo svaluta, disponendo quanto segue: “Il matrimonio contratto a norma dell’art. 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta, ritorni o ne sia accertata l’esistenza”. Ecco dunque la situazione paradossale: un matrimonio, apparentemente cessato, che rivive, rendendo nullo un matrimonio che era stato validamente contratto! A volere inquadrare nel sistema dei fenomeni giuridici una così singolare situazione, le figure da prendere in esame sono quelle della e della .
Il ritorno del coniuge “presunto morto”: fra quiescenza e reviviscenza
Mariafrancesca Cocuccio
2019-01-01
Abstract
Le riflessioni che seguono nascono dalla constatazione di una anomalia legislativa in tema di matrimonio contratto con soggetto poi dichiarato presuntivamente morto. Non si tratta – sia chiaro – del matrimonio fra quest’ultimo e il coniuge che sia rimasto in virtuale (e virtuosa) vedovanza: qui il ritorno del presunto morto segna la naturale riattivazione di un rapporto coniugale, che riprende automaticamente vigore dopo un periodo – più o meno lungo – di sospensione. E per sanzionare una così ovvia situazione non c’era in verità bisogno di alcuna previsione legislativa. L’anomalia alla quale si allude è invece un’altra: quella contenuta nel combinato disposto degli artt. 65 e 68 c.c., con il quale si dà luogo a una vicenda a dir poco sconcertante. Esso, infatti, dopo avere proclamato il principio che “divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge (superstite) può contrarre nuovo matrimonio (art. 65), lo contraddice, o comunque lo svaluta, disponendo quanto segue: “Il matrimonio contratto a norma dell’art. 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta, ritorni o ne sia accertata l’esistenza”. Ecco dunque la situazione paradossale: un matrimonio, apparentemente cessato, che rivive, rendendo nullo un matrimonio che era stato validamente contratto! A volere inquadrare nel sistema dei fenomeni giuridici una così singolare situazione, le figure da prendere in esame sono quelle della e della .File | Dimensione | Formato | |
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