L’ipertrofia normativa degli ultimi decenni, legata allo scadimento graduale della percezione dei principi penalistici basilari e alla degenerazione del lessico legislativo, ha dato impulso a tentativi di deflazione non sempre riusciti (si pensi ai limiti intrinseci dell’illecito punitivo amministrativo). Con il d. lgs. n. 7 del 2016 si tenta, invece, un percorso parzialmente inedito, che conferisce definitiva legittimazione (anche) in Italia al discusso istituto delle pene private. Le ragioni del crescente interesse verso l’illecito civile sanzionatorio come alternativa alla pena pubblica, criminale o amministrativa, vanno ricercate nella forte valenza dissuasiva di sanzioni pecuniarie assai più consistenti della pena detentiva originariamente prevista per gli ex illeciti penali oggetto di decriminalizzazione ad opera del d. lgs. n. 7/2016. L’attuale disciplina non consente, tuttavia, un approdo pacifico alla materia qui trattata. Non chiara è la natura giuridica del nuovo istituto, non lineari sono i suoi risvolti processuali (dai problemi di costituzione delle parti a quello dello standard probatorio utilizzabile), non immediatamente evidente la relazione tra illecito civile sanzionatorio e risarcimento del danno. A parte si pone, poi, la fondamentale questione delle garanzie, condizionata dalla perdurante appartenenza dell’illecito decriminalizzato alla “materia penale”. Dal chiarimento di questi fondamentali meccanismi operativi dipenderà, senza mezzi termini, il successo o il fallimento – l’ennesimo – del nuovo strumento deflattivo.

L'illecito civile punitivo come ircocervo giuridico: brevi considerazioni su pregi, difetti e possibili degenerazioni della privatizzazione del reato

Lucia Risicato
2019-01-01

Abstract

L’ipertrofia normativa degli ultimi decenni, legata allo scadimento graduale della percezione dei principi penalistici basilari e alla degenerazione del lessico legislativo, ha dato impulso a tentativi di deflazione non sempre riusciti (si pensi ai limiti intrinseci dell’illecito punitivo amministrativo). Con il d. lgs. n. 7 del 2016 si tenta, invece, un percorso parzialmente inedito, che conferisce definitiva legittimazione (anche) in Italia al discusso istituto delle pene private. Le ragioni del crescente interesse verso l’illecito civile sanzionatorio come alternativa alla pena pubblica, criminale o amministrativa, vanno ricercate nella forte valenza dissuasiva di sanzioni pecuniarie assai più consistenti della pena detentiva originariamente prevista per gli ex illeciti penali oggetto di decriminalizzazione ad opera del d. lgs. n. 7/2016. L’attuale disciplina non consente, tuttavia, un approdo pacifico alla materia qui trattata. Non chiara è la natura giuridica del nuovo istituto, non lineari sono i suoi risvolti processuali (dai problemi di costituzione delle parti a quello dello standard probatorio utilizzabile), non immediatamente evidente la relazione tra illecito civile sanzionatorio e risarcimento del danno. A parte si pone, poi, la fondamentale questione delle garanzie, condizionata dalla perdurante appartenenza dell’illecito decriminalizzato alla “materia penale”. Dal chiarimento di questi fondamentali meccanismi operativi dipenderà, senza mezzi termini, il successo o il fallimento – l’ennesimo – del nuovo strumento deflattivo.
2019
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