Nel Novembre 2017, a Göteborg in Svezia, i 28 capi di Stato e premier dei paesi aderenti all’Ue hanno discusso di “Europa sociale” e uno dei temi fondamentali è stato il salario minimo per legge in ogni paese dell’Unione. Lo scopo del salario minimo legale in ambito comunitario è quello di contrastare la competitività dei singoli paesi perseguita attraverso il dumping sociale. L’Italia è uno dei pochi paesi europei a non avere questo strumento e il legislatore ha tentato più volte di supplire al tema della inattuazione dell’art. 39, commi 2, 3 e 4 della Costituzione e, quindi, del mancato collegamento con l’art. 36 Cost. Infatti, una serie di interventi legislativi, con contenuti diversi, si sono succeduti nel tempo, orientati a rafforzare indirettamente l’efficacia ultra partes dei contratti collettivi di categoria, anche se è stata la giurisprudenza, a provvedere attraverso l’interpretazione dell’art. 36 Cost. a risolvere la questione delle garanzie ai lavoratori del minimo salariale. Il “Jobs Act” aveva previsto l’introduzione del salario minimo legale, ma alla fine l’istituto è stato stralciato dal testo approvato. Un salario minimo legale da estendersi, quale “compenso minimo legale” a carattere universale a tutte quelle figure lavorative, come i rider, in atto non ricomprese nella nozione tradizionale di subordinazione, che, a sua volta, necessita di una rilettura in senso inclusivo, in una logica di dialogo con l’autonomia collettiva e, in prospettiva, con una legge che conferisca efficacia generale ai contratti collettivi.
"Compenso minimo legale", subordinazione e contrattazione collettiva
Gandolfo Maurizio Ballistreri
2019-01-01
Abstract
Nel Novembre 2017, a Göteborg in Svezia, i 28 capi di Stato e premier dei paesi aderenti all’Ue hanno discusso di “Europa sociale” e uno dei temi fondamentali è stato il salario minimo per legge in ogni paese dell’Unione. Lo scopo del salario minimo legale in ambito comunitario è quello di contrastare la competitività dei singoli paesi perseguita attraverso il dumping sociale. L’Italia è uno dei pochi paesi europei a non avere questo strumento e il legislatore ha tentato più volte di supplire al tema della inattuazione dell’art. 39, commi 2, 3 e 4 della Costituzione e, quindi, del mancato collegamento con l’art. 36 Cost. Infatti, una serie di interventi legislativi, con contenuti diversi, si sono succeduti nel tempo, orientati a rafforzare indirettamente l’efficacia ultra partes dei contratti collettivi di categoria, anche se è stata la giurisprudenza, a provvedere attraverso l’interpretazione dell’art. 36 Cost. a risolvere la questione delle garanzie ai lavoratori del minimo salariale. Il “Jobs Act” aveva previsto l’introduzione del salario minimo legale, ma alla fine l’istituto è stato stralciato dal testo approvato. Un salario minimo legale da estendersi, quale “compenso minimo legale” a carattere universale a tutte quelle figure lavorative, come i rider, in atto non ricomprese nella nozione tradizionale di subordinazione, che, a sua volta, necessita di una rilettura in senso inclusivo, in una logica di dialogo con l’autonomia collettiva e, in prospettiva, con una legge che conferisca efficacia generale ai contratti collettivi.File | Dimensione | Formato | |
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