Con l. n. 43 del 21.5.2019 il Parlamento è nuovamente intervenuto sul delitto di scambio elettorale politico-mafioso, riscrivendo l’art. 416-ter Cp, che oggi risulta profondamente rinnovato rispetto alla previgente formulazione. La recente operazione di restyling tocca tutti i profili del reato, in parte rinnovando la disciplina immediatamente previgente (voluta dal legislatore del 2014) e in parte riproponendo alcune scelte di politica criminale che avevano già trovato concretizzazione nell’originaria e frettolosa stesura della disposizione introdotta nel 1992. La scrittura complessa della fattispecie lascia trasparire l’affannosa ricerca di rimedi intesi a raccordare il dato normativo al sostrato empirico-criminoso della contiguità politico-mafiosa, facendo tesoro dell’esperienza giurisprudenziale, che ha finora privilegiato il concorso esterno quale strumento di contrasto alle forme di contiguità mafiosa. La nuova versione dell’art. 416-ter Cp tenta dunque di aggiustare il fuoco dell’incriminazione in modo da intercettare ogni possibile spazio in precedenza ritenuto estraneo alla rilevanza penale a causa, per un verso, della tassatività della fattispecie di scambio elettorale e, per altro verso, del rigido schema causale delineato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con riguardo al c.d. concorso esterno. Tuttavia lo sforzo legislativo di dare ricetto alla questione della contiguità politico-mafiosa, abbagliato da un non celato intento repressivo - anzi reso palese dal rinvio alla pena prevista per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa e dalla previsione di una discutibile aggravante legata al risultato della consultazione elettorale - paga il prezzo di compromettere le garanzie penali sotto molteplici profili. Le riflessioni che precedono sollecitano una prossima più coraggiosa revisione della disciplina, che prenda avvio dalle norme sul concorso di persone nel reato per poi approdare alla ristrutturazione delle fattispecie incriminatrici che ruotano intorno alla realtà empirico-criminosa della criminalità organizzata.

LA NUOVA CONFIGURAZIONE DEL DELITTO DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO: UN PRECARIO EQUILIBRIO TRA ESIGENZE DI TUTELA E GARANZIE PENALI

Giuseppina Panebianco
2019-01-01

Abstract

Con l. n. 43 del 21.5.2019 il Parlamento è nuovamente intervenuto sul delitto di scambio elettorale politico-mafioso, riscrivendo l’art. 416-ter Cp, che oggi risulta profondamente rinnovato rispetto alla previgente formulazione. La recente operazione di restyling tocca tutti i profili del reato, in parte rinnovando la disciplina immediatamente previgente (voluta dal legislatore del 2014) e in parte riproponendo alcune scelte di politica criminale che avevano già trovato concretizzazione nell’originaria e frettolosa stesura della disposizione introdotta nel 1992. La scrittura complessa della fattispecie lascia trasparire l’affannosa ricerca di rimedi intesi a raccordare il dato normativo al sostrato empirico-criminoso della contiguità politico-mafiosa, facendo tesoro dell’esperienza giurisprudenziale, che ha finora privilegiato il concorso esterno quale strumento di contrasto alle forme di contiguità mafiosa. La nuova versione dell’art. 416-ter Cp tenta dunque di aggiustare il fuoco dell’incriminazione in modo da intercettare ogni possibile spazio in precedenza ritenuto estraneo alla rilevanza penale a causa, per un verso, della tassatività della fattispecie di scambio elettorale e, per altro verso, del rigido schema causale delineato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con riguardo al c.d. concorso esterno. Tuttavia lo sforzo legislativo di dare ricetto alla questione della contiguità politico-mafiosa, abbagliato da un non celato intento repressivo - anzi reso palese dal rinvio alla pena prevista per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa e dalla previsione di una discutibile aggravante legata al risultato della consultazione elettorale - paga il prezzo di compromettere le garanzie penali sotto molteplici profili. Le riflessioni che precedono sollecitano una prossima più coraggiosa revisione della disciplina, che prenda avvio dalle norme sul concorso di persone nel reato per poi approdare alla ristrutturazione delle fattispecie incriminatrici che ruotano intorno alla realtà empirico-criminosa della criminalità organizzata.
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Descrizione: LA NUOVA CONFIGURAZIONE DEL DELITTO DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO
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