La XII disposizione finale della Costituzione vieta la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. La giurisprudenza dei TAR e del Consiglio di Stato ha fatto leva sul predetto articolo per giustificare l’esclusione dalle competizioni elettorali locali di taluni gruppi ritenuti di ispirazione fascista. L’articolo ripercorre le più rilevanti decisioni sulla materia, dove viene dato particolare rilievo alla c.d. “Legge Scelba” (L. n. 645/1952) e alle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” redatte annualmente dal Ministero dell’Interno. Viene, quindi, effettuata un’analisi della XII disposizione, in particolare sul suo ruolo di norma di rottura della Costituzione e sui limiti che essa pone alla libertà di associarsi in partiti politici. Nelle conclusioni si evidenziano i punti di forza e di debolezza del sistema di controllo che si è realizzato in materia elettorale.
Il valore precettivo della XII disposizione finale e l'estromissione delle liste neofasciste dalle competizioni elettorali
giuseppe Donato
2019-01-01
Abstract
La XII disposizione finale della Costituzione vieta la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. La giurisprudenza dei TAR e del Consiglio di Stato ha fatto leva sul predetto articolo per giustificare l’esclusione dalle competizioni elettorali locali di taluni gruppi ritenuti di ispirazione fascista. L’articolo ripercorre le più rilevanti decisioni sulla materia, dove viene dato particolare rilievo alla c.d. “Legge Scelba” (L. n. 645/1952) e alle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” redatte annualmente dal Ministero dell’Interno. Viene, quindi, effettuata un’analisi della XII disposizione, in particolare sul suo ruolo di norma di rottura della Costituzione e sui limiti che essa pone alla libertà di associarsi in partiti politici. Nelle conclusioni si evidenziano i punti di forza e di debolezza del sistema di controllo che si è realizzato in materia elettorale.Pubblicazioni consigliate
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