Non si possono non esprimere riserve sull’accordo del 19 settembre 2019 tra Inps, Inl, Confindustria e Cgil, Cisl, Uil che tenta per via amministrativa di conferire efficacia generale a contratti collettivi di natura privatistica, sulla base di un accordo interconfederale anch’esso valido solo per i contraenti, con il richiamo ai contratti collettivi delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il diritto vivente ha confermato che i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative non hanno efficacia erga omnes, ma che i minimi salariali in essi previsti costituiscono il riferimento per garantire la retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all’art.36 Cost., in un bilanciamento con il principio-precetto costituzionale della libertà sindacale e del pluralismo contrattuale. Conseguentemente, se i contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali non “comparativamente più rappresentative” rispettano o migliorano i richiamati minimi salariali, essi sono legittimi sotto il profilo applicativo. Non si possono fare regredire le relazioni industriali nel nostro Paese ad una sorta di modello corporativistico semi-pubblicistico, all’interno di un sistema liberaldemocratico fondato sui principi di libertà e pluralismo politico e sociale, con le ben note imprescindibili previsioni costituzionali in materia sindacale, di cui all’art. 39.

Rappresentatività ed efficacia dei Ccnl: intesa tra Inps e sindacati confederali

Ballistreri Gandolfo Maurizio
2019-01-01

Abstract

Non si possono non esprimere riserve sull’accordo del 19 settembre 2019 tra Inps, Inl, Confindustria e Cgil, Cisl, Uil che tenta per via amministrativa di conferire efficacia generale a contratti collettivi di natura privatistica, sulla base di un accordo interconfederale anch’esso valido solo per i contraenti, con il richiamo ai contratti collettivi delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il diritto vivente ha confermato che i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative non hanno efficacia erga omnes, ma che i minimi salariali in essi previsti costituiscono il riferimento per garantire la retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all’art.36 Cost., in un bilanciamento con il principio-precetto costituzionale della libertà sindacale e del pluralismo contrattuale. Conseguentemente, se i contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali non “comparativamente più rappresentative” rispettano o migliorano i richiamati minimi salariali, essi sono legittimi sotto il profilo applicativo. Non si possono fare regredire le relazioni industriali nel nostro Paese ad una sorta di modello corporativistico semi-pubblicistico, all’interno di un sistema liberaldemocratico fondato sui principi di libertà e pluralismo politico e sociale, con le ben note imprescindibili previsioni costituzionali in materia sindacale, di cui all’art. 39.
2019
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