La responsabilità che l’art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori è il riflesso dei doveri nascenti dall’art. 147 c. c. e dalla conseguente necessità di una costante opera educativa, diretta a guidare la crescita intellettuale e morale del minore, correggendo comportamenti devianti, così da realizzare una personalità equilibrata, consapevole dei propri doveri nel rispetto della propria e dell’altrui persona. il problema che si pone, quanto alla individuazione e qualificazione delle responsabilità, è se l’una (quella dei genitori) escluda l’altra (quella del precettore o maestro d’arte) e viceversa. Una prima risposta è di intuitiva evidenza: posto che i precettori e coloro che insegnano un’arte o un mestiere sono responsabili del fatto illecito commesso dai loro allievi e apprendisti se questo avviene “nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” (art. 2048 c.c.), è chiaro che il problema non si pone neppure qualora l’illecito non avvenga in questo lasso di tempo. Nel caso invece che il fatto avvenga proprio in questo spatium temporis, le responsabilità degli uni (genitori) e dell’altro (precettore, maestro d’arte) non sono alternative, perché l’una non esclude l’altra. Infatti i genitori, affidando il figlio minore alla custodia del precettore o maestro d’arte, sono – è vero – sollevati dalla presunzione di colpa in vigilando, dato che medio tempore non sono essi ad esercitare il compito della sorveglianza sul minore (scolaro o apprendista). Ma ciò non esclude la presunzione della colpa in educando dei genitori, poiché la loro funzione educativa non è limitata nel tempo né nello spazio. E pertanto, al fine di liberarsi dalla responsabilità per il fatto illecito commesso dal figlio minore mentre era sotto la vigilanza altrui (precettore o maestro d’arte), i genitori restano comunque tenuti a dimostrare di avere impartito al minore una educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Si tratta dunque di responsabilità concorrenti e, poiché i debitori sono tenuti tutti per la medesima prestazione, l’obbligazione è solidale, per cui “ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno di loro libera gli altri” (art. 1292 c.c.).

Responsabilità esclusiva o concorrente dei genitori ex art. 2048 c.c.

Mariafrancesca Cocuccio
2019-01-01

Abstract

La responsabilità che l’art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori è il riflesso dei doveri nascenti dall’art. 147 c. c. e dalla conseguente necessità di una costante opera educativa, diretta a guidare la crescita intellettuale e morale del minore, correggendo comportamenti devianti, così da realizzare una personalità equilibrata, consapevole dei propri doveri nel rispetto della propria e dell’altrui persona. il problema che si pone, quanto alla individuazione e qualificazione delle responsabilità, è se l’una (quella dei genitori) escluda l’altra (quella del precettore o maestro d’arte) e viceversa. Una prima risposta è di intuitiva evidenza: posto che i precettori e coloro che insegnano un’arte o un mestiere sono responsabili del fatto illecito commesso dai loro allievi e apprendisti se questo avviene “nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” (art. 2048 c.c.), è chiaro che il problema non si pone neppure qualora l’illecito non avvenga in questo lasso di tempo. Nel caso invece che il fatto avvenga proprio in questo spatium temporis, le responsabilità degli uni (genitori) e dell’altro (precettore, maestro d’arte) non sono alternative, perché l’una non esclude l’altra. Infatti i genitori, affidando il figlio minore alla custodia del precettore o maestro d’arte, sono – è vero – sollevati dalla presunzione di colpa in vigilando, dato che medio tempore non sono essi ad esercitare il compito della sorveglianza sul minore (scolaro o apprendista). Ma ciò non esclude la presunzione della colpa in educando dei genitori, poiché la loro funzione educativa non è limitata nel tempo né nello spazio. E pertanto, al fine di liberarsi dalla responsabilità per il fatto illecito commesso dal figlio minore mentre era sotto la vigilanza altrui (precettore o maestro d’arte), i genitori restano comunque tenuti a dimostrare di avere impartito al minore una educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Si tratta dunque di responsabilità concorrenti e, poiché i debitori sono tenuti tutti per la medesima prestazione, l’obbligazione è solidale, per cui “ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno di loro libera gli altri” (art. 1292 c.c.).
2019
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