Le retribuzioni per i dipendenti delle cooperative di lavoro vengono determinatEsulla base delle tabelle previste dai contratti collettivi stipulati dai sindacati “comparativamente più rappresentativi”, cui è riconosciuta una rappresentanza più elevata nel settore. L’elemento teleologico del riferimento ai contratti collettivi stipulati dai sindacati “comparativamente più rappresentativi” è la lotta contro il dumping salariale, una piaga sociale che deve essere combattuta con fermezza. Con la recente sentenza 20 febbraio 2019, n. 4951, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di garanzia dei salari minimi per i lavoratori dipendenti da cooperative di lavoro, con un ambito da considerare di portata generale. La Cassazione ha quindi confermato che i contratti collettivi firmati da organizzazioni comparativamente più rappresentative non hanno alcun effetto erga omnes, ma che i salari minimi in essi previsti sono il riferimento per garantire la remunerazione proporzionata e sufficiente di cui all’art. 36 Cost. Di conseguenza, se i contratti collettivi stipulati dai sindacati che non sono “comparativamente più rappresentativi” rispettano o migliorano i salari minimi di cui sopra, sono legittimi in termini di applicazione, garantendo così il principio di libertà e pluralismo dei sindacati ai sensi dell’art. 39 Cost..
Il rapporto di lavoro nelle cooperative e nel terzo settore tra contrattazione collettiva e giurisprudenza
Gandolfo Maurizio Ballistreri
2019-01-01
Abstract
Le retribuzioni per i dipendenti delle cooperative di lavoro vengono determinatEsulla base delle tabelle previste dai contratti collettivi stipulati dai sindacati “comparativamente più rappresentativi”, cui è riconosciuta una rappresentanza più elevata nel settore. L’elemento teleologico del riferimento ai contratti collettivi stipulati dai sindacati “comparativamente più rappresentativi” è la lotta contro il dumping salariale, una piaga sociale che deve essere combattuta con fermezza. Con la recente sentenza 20 febbraio 2019, n. 4951, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di garanzia dei salari minimi per i lavoratori dipendenti da cooperative di lavoro, con un ambito da considerare di portata generale. La Cassazione ha quindi confermato che i contratti collettivi firmati da organizzazioni comparativamente più rappresentative non hanno alcun effetto erga omnes, ma che i salari minimi in essi previsti sono il riferimento per garantire la remunerazione proporzionata e sufficiente di cui all’art. 36 Cost. Di conseguenza, se i contratti collettivi stipulati dai sindacati che non sono “comparativamente più rappresentativi” rispettano o migliorano i salari minimi di cui sopra, sono legittimi in termini di applicazione, garantendo così il principio di libertà e pluralismo dei sindacati ai sensi dell’art. 39 Cost..File | Dimensione | Formato | |
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