Il contributo prende in esame una particolare ipotesi di donatio immodica lesiva dei diritti ereditari dei discendenti sopravvenuti del donante, così come disciplinata in un rescriptum della Corte dioclezianea (C.I. 3.29.5). Tale costituzione si palesa peculiare, sotto vari profili, rispetto alle altre collocate nel titolo “de inofficiosis donationibus” del Codex r.p. Una delle prime differenze a balzare agli occhi concerne i soggetti legittimati a chiedere la revoca della donazione: ossia, (prima facie) il donatore stesso (e destinatario del rescriptum: i.e., Cottabeus) in C.I. 3.29.5; gli eredi legittimari, i quali abbiano risentito un pregiudizio a causa della liberalità posta in essere dall’ereditando, in tutti gli altri casi. La dottrina recente, enfatizzando siffatta diversità, ha sempre più allontanato la decisione dioclezianea dal campo di afferenza della querela inofficiosae donationis, sforzandosi di cercare lo strumento di tutela previsto dall’estensore della constitutio tra quelli utilizzabili dal donante stesso già durante la propria vita. Tuttavia, taluni indizi ricavabili direttamente dal testo del rescriptum, nonché le discussioni che si sono conservate nei frammenti dei commentari dei giuristi bizantini pervenutici al riguardo (di Taleleo, nella specie), inducono a riconsiderare in maniera differente la questione.
Inofficiosa donatio e sopravvenienza di discendenti. Note a margine di una problematica costituzione dioclezianea (C.I. 3.29.5)
Alessandro Cusmà Piccione
2019-01-01
Abstract
Il contributo prende in esame una particolare ipotesi di donatio immodica lesiva dei diritti ereditari dei discendenti sopravvenuti del donante, così come disciplinata in un rescriptum della Corte dioclezianea (C.I. 3.29.5). Tale costituzione si palesa peculiare, sotto vari profili, rispetto alle altre collocate nel titolo “de inofficiosis donationibus” del Codex r.p. Una delle prime differenze a balzare agli occhi concerne i soggetti legittimati a chiedere la revoca della donazione: ossia, (prima facie) il donatore stesso (e destinatario del rescriptum: i.e., Cottabeus) in C.I. 3.29.5; gli eredi legittimari, i quali abbiano risentito un pregiudizio a causa della liberalità posta in essere dall’ereditando, in tutti gli altri casi. La dottrina recente, enfatizzando siffatta diversità, ha sempre più allontanato la decisione dioclezianea dal campo di afferenza della querela inofficiosae donationis, sforzandosi di cercare lo strumento di tutela previsto dall’estensore della constitutio tra quelli utilizzabili dal donante stesso già durante la propria vita. Tuttavia, taluni indizi ricavabili direttamente dal testo del rescriptum, nonché le discussioni che si sono conservate nei frammenti dei commentari dei giuristi bizantini pervenutici al riguardo (di Taleleo, nella specie), inducono a riconsiderare in maniera differente la questione.File | Dimensione | Formato | |
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