Il lavoro affronta la problematica dell’errore scusabile come esimente che esclude l’applicabilità della sanzioni amministrative tributarie, specificando che la dichiarazione di inapplicabilità rappresenta un potere-dovere del giudice tributario, esercitabile anche d’ufficio, a prescindere da apposita istanza (e conseguente dimostrazione) ad opera della parte; si conclude che il suo mancato esercizio, nel caso di specifica e motivata domanda del contribuente (come pure, peraltro, il suo esercizio) dovrà essere debitamente motivato dal giudice.

Note in tema di errore scusabile sulla norma tributaria

Andrea Colli Vignarelli
2020-01-01

Abstract

Il lavoro affronta la problematica dell’errore scusabile come esimente che esclude l’applicabilità della sanzioni amministrative tributarie, specificando che la dichiarazione di inapplicabilità rappresenta un potere-dovere del giudice tributario, esercitabile anche d’ufficio, a prescindere da apposita istanza (e conseguente dimostrazione) ad opera della parte; si conclude che il suo mancato esercizio, nel caso di specifica e motivata domanda del contribuente (come pure, peraltro, il suo esercizio) dovrà essere debitamente motivato dal giudice.
2020
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