L’affermazione, diffusa nella prassi applicativa, secondo cui nel peculato la distrazione sia una species del genus appropriazione, pare spesso prescindere dalla differenza assiologica tra distrazione a profitto proprio e a profitto della stessa P.A., quale quella descritta nel caso di specie: solo nel primo caso, infatti, la condotta distrattiva può ritenersi equipollente a quella stricto sensu appropriativa, mentre nelle ipotesi di distrazione a vantaggio della P.A. manca il disvalore d’azione tipico del peculato (potendo ricorrere, se del caso, quello dell’abuso d’ufficio). Questa interpretazione restrittiva si rende vieppiù opportuna dopo l’entrata in vigore della l. 19 gennaio 2019, n. 3 (c.d. “spazzacorrotti”), che ha applicato anche al peculato un regime sanzionatorio di draconiana severità.
La distrazione come appropriazione? Un dubbio vincibile in materia di peculato.
Lucia Risicato
2019-01-01
Abstract
L’affermazione, diffusa nella prassi applicativa, secondo cui nel peculato la distrazione sia una species del genus appropriazione, pare spesso prescindere dalla differenza assiologica tra distrazione a profitto proprio e a profitto della stessa P.A., quale quella descritta nel caso di specie: solo nel primo caso, infatti, la condotta distrattiva può ritenersi equipollente a quella stricto sensu appropriativa, mentre nelle ipotesi di distrazione a vantaggio della P.A. manca il disvalore d’azione tipico del peculato (potendo ricorrere, se del caso, quello dell’abuso d’ufficio). Questa interpretazione restrittiva si rende vieppiù opportuna dopo l’entrata in vigore della l. 19 gennaio 2019, n. 3 (c.d. “spazzacorrotti”), che ha applicato anche al peculato un regime sanzionatorio di draconiana severità.Pubblicazioni consigliate
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