Il saggio analizza il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano nella sua duplice scansione tra norme pattizie e norme unilaterali. Le prime sono necessariamente convenute a livello interordinamentale perché disciplinano gli specifici rapporti tra lo Stato e le singole confessioni religiose, cioè tra enti sovrani e autonomi nei rispettivi ordini. Le seconde rientrano, invece, nella competenza statale perché mirano a regolamentare diritti e procedure afferenti alla generica libertà di coscienza di credenti, non credenti e diversamente credenti. Tuttavia, anche in questo secondo ambito viene sempre più diffusamente adottato il metodo della bilateralità tra lo Stato e i gruppi etico-religiosi. Peraltro, ciò non deve condizionare rigidamente l’autonomia statale nell'ordine politico, bensì deve mirare a valorizzare il democratico strumento del dialogo, più ampio possibile, tra istituzioni e corpi intermedi. Le due forme di bilateralità (necessaria e diffusa) si articolano infatti all’interno dei processi di giuridificazione delle questioni etico-religiose in variegate forme e danno vita a diversi tipi di fonti. L’importante è che la prassi istituzionale non confonda artatamente le due bilateralità, finendo per gestire surrettiziamente tutto il ricco e plurale fattore etico-religioso attraverso un unico, plumbeo e comodo, metodo burocratico improntato a mera discrezionalità politica.
I “nuovi accordi” Stato-confessioni in Italia tra bilateralità necessaria e diffusa
Fortunato Freni
2020-01-01
Abstract
Il saggio analizza il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano nella sua duplice scansione tra norme pattizie e norme unilaterali. Le prime sono necessariamente convenute a livello interordinamentale perché disciplinano gli specifici rapporti tra lo Stato e le singole confessioni religiose, cioè tra enti sovrani e autonomi nei rispettivi ordini. Le seconde rientrano, invece, nella competenza statale perché mirano a regolamentare diritti e procedure afferenti alla generica libertà di coscienza di credenti, non credenti e diversamente credenti. Tuttavia, anche in questo secondo ambito viene sempre più diffusamente adottato il metodo della bilateralità tra lo Stato e i gruppi etico-religiosi. Peraltro, ciò non deve condizionare rigidamente l’autonomia statale nell'ordine politico, bensì deve mirare a valorizzare il democratico strumento del dialogo, più ampio possibile, tra istituzioni e corpi intermedi. Le due forme di bilateralità (necessaria e diffusa) si articolano infatti all’interno dei processi di giuridificazione delle questioni etico-religiose in variegate forme e danno vita a diversi tipi di fonti. L’importante è che la prassi istituzionale non confonda artatamente le due bilateralità, finendo per gestire surrettiziamente tutto il ricco e plurale fattore etico-religioso attraverso un unico, plumbeo e comodo, metodo burocratico improntato a mera discrezionalità politica.File | Dimensione | Formato | |
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