La relazione tra laicità e diritto penale, a trent’anni dalla sentenza costituzionale n. 203/1989, non può certo dirsi soddisfacente sul piano legislativo. I settori principalmente interessati si concentrano sulla disciplina dell’inizio e della fine della vita umana. La legge n. 40/2004 sulla fecondazione medicalmente assistita è stata un (cattivo) esempio di legislazione confessionale, che ha trasformato precetti etici in norme giuridiche. Smantellata da importanti interventi della Corte costituzionale e della giurisprudenza CEDU, la legge sopravvive a se stessa anche nell’imponente e inutile apparato di norme penali, restando ancora una delle più restrittive d’Europa. Sul versante del diritto di morire, nelle more dell’approvazione della l. 219 del 2017 è stata la giurisprudenza ordinaria a dare piena applicazione al principio di autodeterminazione responsabile, affermando l’esistenza di un diritto laico di morire compatibile con la Carta del 1948. Sotto il diverso profilo dell’aiuto al suicidio, è ancora una volta la Corte costituzionale – con un modello decisionale irrituale e non del tutto convincente – ad aver spianato la strada a un giusto contemperamento tra istanze di tutela penale e rispetto della dignità umana. In tempi recenti va rimarcata, infine, l’impropria sovrapposizione tra laicità e sicurezza, tradottasi in importanti limitazioni della libertà religiosa. Il bilancio di trent’anni di laicità è positivo sul piano del diritto vivente, molto meno su quello di un legislatore storico “distratto”, latitante e a volte addirittura ostile.

Laicità, legislazione e giurisdizione penale negli ultimi trent'anni.

Lucia Risicato
2020-01-01

Abstract

La relazione tra laicità e diritto penale, a trent’anni dalla sentenza costituzionale n. 203/1989, non può certo dirsi soddisfacente sul piano legislativo. I settori principalmente interessati si concentrano sulla disciplina dell’inizio e della fine della vita umana. La legge n. 40/2004 sulla fecondazione medicalmente assistita è stata un (cattivo) esempio di legislazione confessionale, che ha trasformato precetti etici in norme giuridiche. Smantellata da importanti interventi della Corte costituzionale e della giurisprudenza CEDU, la legge sopravvive a se stessa anche nell’imponente e inutile apparato di norme penali, restando ancora una delle più restrittive d’Europa. Sul versante del diritto di morire, nelle more dell’approvazione della l. 219 del 2017 è stata la giurisprudenza ordinaria a dare piena applicazione al principio di autodeterminazione responsabile, affermando l’esistenza di un diritto laico di morire compatibile con la Carta del 1948. Sotto il diverso profilo dell’aiuto al suicidio, è ancora una volta la Corte costituzionale – con un modello decisionale irrituale e non del tutto convincente – ad aver spianato la strada a un giusto contemperamento tra istanze di tutela penale e rispetto della dignità umana. In tempi recenti va rimarcata, infine, l’impropria sovrapposizione tra laicità e sicurezza, tradottasi in importanti limitazioni della libertà religiosa. Il bilancio di trent’anni di laicità è positivo sul piano del diritto vivente, molto meno su quello di un legislatore storico “distratto”, latitante e a volte addirittura ostile.
2020
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