L’articolo si occupa della recente riforma, che ha introdotto con decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 il c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Nello specifico si approfondiscono le regolamentazioni riguardanti l’estensione delle tutele previste nel caso di trasferimento d’azienda e della Nuova assicurazione sociale per l’impiego. In particolare l’Autore si concentra sugli effetti del trasferimento d’azienda, disciplinati all’art 191 del Codice da un espresso rinvio alla disciplina lavoristica al fine di armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori, che trovano fondamento nella Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea. Si affronta altresì la disposizione contenuta nell’art 190, che riconosce espressamente la cessazione del rapporto di lavoro per intervenuta liquidazione giudiziale come ipotesi equiparabile alla perdita incolpevole dell’attività lavorativa, idonea a consentire al lavoratore, in presenza dei requisiti di cui all’art.3 d.lgs 22/2015, di accedere alla prestazione assistenziale c.d. NASpI .
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: le nuove tutele in caso di trasferimento d'azienda e di perdita involontaria dell'occupazione.
ANGELA MARCIANO'
2020-01-01
Abstract
L’articolo si occupa della recente riforma, che ha introdotto con decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 il c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Nello specifico si approfondiscono le regolamentazioni riguardanti l’estensione delle tutele previste nel caso di trasferimento d’azienda e della Nuova assicurazione sociale per l’impiego. In particolare l’Autore si concentra sugli effetti del trasferimento d’azienda, disciplinati all’art 191 del Codice da un espresso rinvio alla disciplina lavoristica al fine di armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori, che trovano fondamento nella Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea. Si affronta altresì la disposizione contenuta nell’art 190, che riconosce espressamente la cessazione del rapporto di lavoro per intervenuta liquidazione giudiziale come ipotesi equiparabile alla perdita incolpevole dell’attività lavorativa, idonea a consentire al lavoratore, in presenza dei requisiti di cui all’art.3 d.lgs 22/2015, di accedere alla prestazione assistenziale c.d. NASpI .File | Dimensione | Formato | |
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