Il presente saggio è volto ad approfondire la materia del danno all’ immagine della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio. Dopo aver ricostruito l’excursus normativo in materia di licenziamento disciplinare e di responsabilità del dipendente pubblico, ai sensi dell’articolo 55-quater, comma 3-quater del d.lsg 165 del 2001, si sono affrontate le questioni più dibattute in dottrina e in giurisprudenza. Tra queste l’ interdipendenza intercorrente tra la sanzione disciplinare del licenziamento e l’azione di responsabilità per il risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione e i dubbi sulla legittimità della previsione del danno minimo sanzionatorio predefinito. Da ultimo si è analizzato il tema del vizio di eccesso di delega, per come evidenziato e dedotto dalla Consulta nella pronuncia n. 61 del 10 aprile 2020, esponendo che la materia delegata nella fattispecie in esame fosse unicamente quella attinente al procedimento disciplinare, non potendosi ritenere in essa contenuta la previsione di nuove fattispecie di responsabilità amministrativa.

Il danno all'immagine della pubblica amministrazione per falsa attestazione della presenza in servizio del dipendente al vaglio della Corte Costituzionale.

ANGELA MARCIANO'
2020-01-01

Abstract

Il presente saggio è volto ad approfondire la materia del danno all’ immagine della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio. Dopo aver ricostruito l’excursus normativo in materia di licenziamento disciplinare e di responsabilità del dipendente pubblico, ai sensi dell’articolo 55-quater, comma 3-quater del d.lsg 165 del 2001, si sono affrontate le questioni più dibattute in dottrina e in giurisprudenza. Tra queste l’ interdipendenza intercorrente tra la sanzione disciplinare del licenziamento e l’azione di responsabilità per il risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione e i dubbi sulla legittimità della previsione del danno minimo sanzionatorio predefinito. Da ultimo si è analizzato il tema del vizio di eccesso di delega, per come evidenziato e dedotto dalla Consulta nella pronuncia n. 61 del 10 aprile 2020, esponendo che la materia delegata nella fattispecie in esame fosse unicamente quella attinente al procedimento disciplinare, non potendosi ritenere in essa contenuta la previsione di nuove fattispecie di responsabilità amministrativa.
2020
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