La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 tre, comma 8 quater, d.l. n. 211/2011, oggi art. 1, comma 1, l. n. 81/2014, sollevata rispetto all'art. 3 Cost., per irragionevolezza della disciplina della durata massima delle misure di sicurezza detentive, che non consente di eccedere il limite temporale al permanere delle condizioni di pericolosità sociale del soggetto e risultando inadeguata la misura della libertà vigilata. La Consulta ha tuttavia ritenuto la questione inammissibile, poiché nel caso oggetto dell'ordinanza di remissione è venuta meno la possibilità di ricorrere ad una misura di sicurezza, indipendentemente dalla modifica apportata dalla citata legge del 2014, essendo ormai maturata la prescrizione dei reati commessi, constatata dallo stesso giudice a quo. L'analisi della sentenza è l'occasione per riflettere su uno degli aspetti originari più controversi delle misure di sicurezza, la loro durata, e per affrontare un'indagine comparatistica dell'istituto, oltre che delle prospettive di riforma.

I limiti di durata delle misure di sicurezza detentiva al vaglio della Corte Costituzionale: tra istanze di garanzia e riemergenti esigenze di difesa sociale

Maria Teresa COLLICA
2017-01-01

Abstract

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 tre, comma 8 quater, d.l. n. 211/2011, oggi art. 1, comma 1, l. n. 81/2014, sollevata rispetto all'art. 3 Cost., per irragionevolezza della disciplina della durata massima delle misure di sicurezza detentive, che non consente di eccedere il limite temporale al permanere delle condizioni di pericolosità sociale del soggetto e risultando inadeguata la misura della libertà vigilata. La Consulta ha tuttavia ritenuto la questione inammissibile, poiché nel caso oggetto dell'ordinanza di remissione è venuta meno la possibilità di ricorrere ad una misura di sicurezza, indipendentemente dalla modifica apportata dalla citata legge del 2014, essendo ormai maturata la prescrizione dei reati commessi, constatata dallo stesso giudice a quo. L'analisi della sentenza è l'occasione per riflettere su uno degli aspetti originari più controversi delle misure di sicurezza, la loro durata, e per affrontare un'indagine comparatistica dell'istituto, oltre che delle prospettive di riforma.
2017
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