La legittimità dell’applicazione dell’imposta di donazione su un trasferimento di denaro, tramite bonifico bancario, effettuato dal marito a favore della moglie e oggetto di ordinanza della Cassazione n. 27665/2020, viene analizzata criticamente. Nella fattispecie, l’ingente somma è stata riversata immediatamente in una società di cui era socio soltanto il marito. La Suprema Corte ha ribadito la propria rigorosa interpretazione dell’art. 56-bis D.Lgs. n. 346/1990, legittimando la tassazione delle liberalità informali, ritenendone configurati i presupposti ivi sanciti nonostante, nel caso esaminato, fosse quantomeno dubitabile il ricorrere dell’animus donandi e dell’arricchimento del beneficiario. Invero, dalla dichiarazione resa dalla contribuente in sede di controllo della sua posizione fiscale, non si evinceva la sussistenza dei predetti requisiti, come, peraltro, dimostra il fatto che l’apporto di denaro era stato contabilizzato dalla società come “finanziamento soci” e non come aumento di capitale con assegnazione di nuove quote alla moglie.
Bonifico bancario a favore del coniuge e imposta sulle donazioni: la Cassazione conferma una discutibile interpretazione dell’art. 56-bis D.Lgs. n. 346/1990 in tema di tassazione delle liberalità informali
Ludovico Nicotina
Primo
;Giuseppe Ingrao
Secondo
2021-01-01
Abstract
La legittimità dell’applicazione dell’imposta di donazione su un trasferimento di denaro, tramite bonifico bancario, effettuato dal marito a favore della moglie e oggetto di ordinanza della Cassazione n. 27665/2020, viene analizzata criticamente. Nella fattispecie, l’ingente somma è stata riversata immediatamente in una società di cui era socio soltanto il marito. La Suprema Corte ha ribadito la propria rigorosa interpretazione dell’art. 56-bis D.Lgs. n. 346/1990, legittimando la tassazione delle liberalità informali, ritenendone configurati i presupposti ivi sanciti nonostante, nel caso esaminato, fosse quantomeno dubitabile il ricorrere dell’animus donandi e dell’arricchimento del beneficiario. Invero, dalla dichiarazione resa dalla contribuente in sede di controllo della sua posizione fiscale, non si evinceva la sussistenza dei predetti requisiti, come, peraltro, dimostra il fatto che l’apporto di denaro era stato contabilizzato dalla società come “finanziamento soci” e non come aumento di capitale con assegnazione di nuove quote alla moglie.File | Dimensione | Formato | |
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