La disciplina sulla testimonianza indiretta, al primo comma dell’art. 195 c.p.p., prevede che il giudice – nel caso di richiesta della parte di esame del teste di riferimento - ha l’obbligo di chiamare quest’ultimo a deporre in giudizio. Secondo la suprema Corte tale obbligo scatta solo qualora l’istanza di parte venga presentata al giudice subito dopo l’esame del teste de relato o comunque prima che la relativa udienza istruttoria si sia conclusa.
Testimonianza de relato ed esame del teste diretto: istanza di parte e termini di decadenza
RIZZO Corrado
2020-01-01
Abstract
La disciplina sulla testimonianza indiretta, al primo comma dell’art. 195 c.p.p., prevede che il giudice – nel caso di richiesta della parte di esame del teste di riferimento - ha l’obbligo di chiamare quest’ultimo a deporre in giudizio. Secondo la suprema Corte tale obbligo scatta solo qualora l’istanza di parte venga presentata al giudice subito dopo l’esame del teste de relato o comunque prima che la relativa udienza istruttoria si sia conclusa.File in questo prodotto:
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