La disciplina sulla testimonianza indiretta, al primo comma dell’art. 195 c.p.p., prevede che il giudice – nel caso di richiesta della parte di esame del teste di riferimento - ha l’obbligo di chiamare quest’ultimo a deporre in giudizio. Secondo la suprema Corte tale obbligo scatta solo qualora l’istanza di parte venga presentata al giudice subito dopo l’esame del teste de relato o comunque prima che la relativa udienza istruttoria si sia conclusa.

Testimonianza de relato ed esame del teste diretto: istanza di parte e termini di decadenza

RIZZO Corrado
2020-01-01

Abstract

La disciplina sulla testimonianza indiretta, al primo comma dell’art. 195 c.p.p., prevede che il giudice – nel caso di richiesta della parte di esame del teste di riferimento - ha l’obbligo di chiamare quest’ultimo a deporre in giudizio. Secondo la suprema Corte tale obbligo scatta solo qualora l’istanza di parte venga presentata al giudice subito dopo l’esame del teste de relato o comunque prima che la relativa udienza istruttoria si sia conclusa.
2020
Italiano
STAMPA
No
No
Giuffrè Francis Lefebvre
60
11
4229
4238
10
no
Nazionale
Esperti anonimi
testimonianza indiretta, giudice, parte, istanza, decadenza
no
info:eu-repo/semantics/article
Rizzo, Corrado
14.a Contributo in Rivista::14.a.1 Articolo su rivista
1
262
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