Nel pronunciarsi sul ricorso presentato da due giornalisti, la Corte di Cassazione – richiamando, in maniera non sempre appropriata, la giurisprudenza della Corte Edu (in particolare, la decisione del 1999 nel caso Fressoz e Roire c. Francia) – afferma la compatibilità tra il delitto di ricettazione e la causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p., sub specie esercizio del diritto di cronaca. I giudici – come ovvio – non affermano il principio della generale scriminabilità di ogni condotta illecita finalizzata alla raccolta di informazioni destinate alla pubblicazione. Tuttavia, l’individuazione dei presupposti di fatto in presenza dei quali risulti possibile in concreto il riconoscimento del legittimo esercizio del diritto di cronaca avrebbe meritato un maggior sforzo di puntualizzazione, al fine di pervenire (ammesso che sia possibile) ad un ragionevole equilibrio tra le esigenze di garanzia del giornalismo c.d. d’inchiesta e quelle di protezione dei beni giuridici offesi dalla condotta strumentale alla successiva pubblicazione della notizia.

Anche la ricettazione può essere scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca?

emanuele La Rosa
2020-01-01

Abstract

Nel pronunciarsi sul ricorso presentato da due giornalisti, la Corte di Cassazione – richiamando, in maniera non sempre appropriata, la giurisprudenza della Corte Edu (in particolare, la decisione del 1999 nel caso Fressoz e Roire c. Francia) – afferma la compatibilità tra il delitto di ricettazione e la causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p., sub specie esercizio del diritto di cronaca. I giudici – come ovvio – non affermano il principio della generale scriminabilità di ogni condotta illecita finalizzata alla raccolta di informazioni destinate alla pubblicazione. Tuttavia, l’individuazione dei presupposti di fatto in presenza dei quali risulti possibile in concreto il riconoscimento del legittimo esercizio del diritto di cronaca avrebbe meritato un maggior sforzo di puntualizzazione, al fine di pervenire (ammesso che sia possibile) ad un ragionevole equilibrio tra le esigenze di garanzia del giornalismo c.d. d’inchiesta e quelle di protezione dei beni giuridici offesi dalla condotta strumentale alla successiva pubblicazione della notizia.
2020
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