La Corte di Cassazione inizia a confrontarsi con gli effetti prodotti dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120), che ha riscritto l’art. 323 c.p., sostituendo le parole “di norme di legge o di regolamento” con quelle “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”. Se è pacifico che ci si trovi di fronte ad una abolitio criminis parziale, lo è assai meno l’individuazione degli esatti confini dell’abrogazione, dal momento che questa dipende dalla ricostruzione del significato semantico e sistematiche degli elementi di novità introdotti dalla novella e dalla loro capacità di recuperare o meno ipotesi prima sussumibili entro l’ambito di applicazione del “vecchio” art. 323 c.p. Già dalle prime prese di posizione della giurisprudenza emerge la tendenza a depotenziare la portata innovativa della riforma, riconquistando uno spazio di controllo penale sulla discrezionalità amministrativa. Pur comprensibile nel suo tentativo di correggere talune incongruenze e lacune di tutela determinate dalla novella, questa tendenza rischia di generare tensioni col principio di legalità e di frustrarne la ratio ispiratrice, individuabile nell’obiettivo di porre un argine al fenomeno della c.d. “burocrazia difensiva”.

Il "nuovo" Abuso d'ufficio: "messa da requiem" o eterna "araba fenice"?

La Rosa, Emanuele
2021-01-01

Abstract

La Corte di Cassazione inizia a confrontarsi con gli effetti prodotti dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120), che ha riscritto l’art. 323 c.p., sostituendo le parole “di norme di legge o di regolamento” con quelle “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”. Se è pacifico che ci si trovi di fronte ad una abolitio criminis parziale, lo è assai meno l’individuazione degli esatti confini dell’abrogazione, dal momento che questa dipende dalla ricostruzione del significato semantico e sistematiche degli elementi di novità introdotti dalla novella e dalla loro capacità di recuperare o meno ipotesi prima sussumibili entro l’ambito di applicazione del “vecchio” art. 323 c.p. Già dalle prime prese di posizione della giurisprudenza emerge la tendenza a depotenziare la portata innovativa della riforma, riconquistando uno spazio di controllo penale sulla discrezionalità amministrativa. Pur comprensibile nel suo tentativo di correggere talune incongruenze e lacune di tutela determinate dalla novella, questa tendenza rischia di generare tensioni col principio di legalità e di frustrarne la ratio ispiratrice, individuabile nell’obiettivo di porre un argine al fenomeno della c.d. “burocrazia difensiva”.
2021
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