Il peculiare caso dell’esecuzione in Italia della pronunzia estera che riconosce il rapporto di genitorialità tra il padre non biologico ed il figlio venuto alla luce grazie alla maternità surrogata realizzata in un altro paese si presta ad essere esaminato da molteplici angoli visuali. Nella prospettiva dei diritti, sono in particolare intervenute sia le S.U. della Corte di Cassazione che la Corte costituzionale: le prime (2019) negano al padre intenzionale il riconoscimento della co-genitorialità, ammettono l’accesso all’adozione c.d. in casi particolari ex art. 44, lett. b), l. n. 184/1983 e ribadiscono la bilanciabilità dell’interesse del minore con altri valori parimenti ritenuti meritevoli di protezione costituzionale (come, sopra tutti, la dignità umana della gestante); la seconda (2021) riconosce il best interest del figlio a vedersi finalmente riconosciuto dall’ordinamento quanto già si è consolidato nella sua quotidianità di fatto, conferma la non assiomatica recessività del bisogno (penalmente presidiato) di scoraggiare l’accesso all’estero delle coppie alla surrogazione di maternità ma richiede al contempo al legislatore di individuare la soluzione che, tra le molte possibili sul tappeto, offra maggiori garanzie di affidabilità del bilanciamento tra tutte le istanze coinvolte rispetto al tradizionale istituto dell’adozione in casi particolari. Negando un’illegittima interferenza nella sfera discrezionale esclusivamente riservata al legislatore, sul versante dei poteri le stesse S.U. cit. escludono infine che la decisione di ammettere la trascrivibilità in Italia di un atto estero di co-genitorialità sia affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale. A distanza di quasi un quarantennio trova, così, ulteriore conferma l’insegnamento di Alessandro Pizzorusso il quale, negando che l’attività giudiziaria potesse essere declassata a meccanica esecuzione del comando legislativo, riaffermava al contrario la centralità del ruolo della magistratura nel processo di creazione-applicazione normativa e nella stessa forma di governo italiana.
Tra diritti e poteri: la surrogazione di maternità all’estero riletta alla luce degli insegnamenti di Alessandro Pizzorusso
Stefano Agosta
2021-01-01
Abstract
Il peculiare caso dell’esecuzione in Italia della pronunzia estera che riconosce il rapporto di genitorialità tra il padre non biologico ed il figlio venuto alla luce grazie alla maternità surrogata realizzata in un altro paese si presta ad essere esaminato da molteplici angoli visuali. Nella prospettiva dei diritti, sono in particolare intervenute sia le S.U. della Corte di Cassazione che la Corte costituzionale: le prime (2019) negano al padre intenzionale il riconoscimento della co-genitorialità, ammettono l’accesso all’adozione c.d. in casi particolari ex art. 44, lett. b), l. n. 184/1983 e ribadiscono la bilanciabilità dell’interesse del minore con altri valori parimenti ritenuti meritevoli di protezione costituzionale (come, sopra tutti, la dignità umana della gestante); la seconda (2021) riconosce il best interest del figlio a vedersi finalmente riconosciuto dall’ordinamento quanto già si è consolidato nella sua quotidianità di fatto, conferma la non assiomatica recessività del bisogno (penalmente presidiato) di scoraggiare l’accesso all’estero delle coppie alla surrogazione di maternità ma richiede al contempo al legislatore di individuare la soluzione che, tra le molte possibili sul tappeto, offra maggiori garanzie di affidabilità del bilanciamento tra tutte le istanze coinvolte rispetto al tradizionale istituto dell’adozione in casi particolari. Negando un’illegittima interferenza nella sfera discrezionale esclusivamente riservata al legislatore, sul versante dei poteri le stesse S.U. cit. escludono infine che la decisione di ammettere la trascrivibilità in Italia di un atto estero di co-genitorialità sia affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale. A distanza di quasi un quarantennio trova, così, ulteriore conferma l’insegnamento di Alessandro Pizzorusso il quale, negando che l’attività giudiziaria potesse essere declassata a meccanica esecuzione del comando legislativo, riaffermava al contrario la centralità del ruolo della magistratura nel processo di creazione-applicazione normativa e nella stessa forma di governo italiana.File | Dimensione | Formato | |
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