Il tema della scissione societaria e della sua revocabilità (art. 2901 c.c.) viene per la prima volta all’attenzione della Corte di Giustizia UE per una verifica di compatibilità tra il rimedio di diritto nazionale (c.d. actio pauliana) e la VI Direttiva in materia societaria. La pronunzia della Corte è nel senso di affermare tale compatibilità, il che riapre su nuovi fronti il tormentato dibattito che anima la giurisprudenza e, sia pure con minori divisioni, la dottrina. La prospettiva disegnata dalla Corte di Giustizia crea l’occasione per rileggere gli argomenti ormai noti della “inutilità” dello strumento revocatorio in presenza del diritto di opposizione riconosciuto ai creditori della scissa, o ancora quello della “sufficienza” della responsabilità solidale delle beneficiarie; il tutto al fine di verificare se — come la giurisprudenza ama ripetere — la revocatoria costituisca realmente un plus di tutela riconosciuto per regolare fattispecie altrimenti non coperte dalla disciplina delle scissione e, inoltre, se ciò basti per superare quella che sembra una sorta di premessa ormai pietrificata, ossia che la “disposizione” patrimoniale fraudolenta (art. 2901 c.c.) e l’“assegnazione” patrimoniale (art. 2506 c.c.) siano giuridicamente sovrapponibili. Tuttavia, il fascino dell’abbondanza delle tutele ha prevalso e in molti casi ha perfino sovrastato l’interprete, cui sembra sfuggire la distinzione tra meri “effetti” dispositivi, o modificativi, del patrimonio diviso e “atti” di disposizione in senso propriamente civilistico.
SCISSIONE DI SOCIETÀ E REVOCATORIA: UN ARRETRAMENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NEL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DEL DIRITTO SOCIETARIO DELL’UNIONE EUROPEA
DARIO LATELLA
Primo
2020-01-01
Abstract
Il tema della scissione societaria e della sua revocabilità (art. 2901 c.c.) viene per la prima volta all’attenzione della Corte di Giustizia UE per una verifica di compatibilità tra il rimedio di diritto nazionale (c.d. actio pauliana) e la VI Direttiva in materia societaria. La pronunzia della Corte è nel senso di affermare tale compatibilità, il che riapre su nuovi fronti il tormentato dibattito che anima la giurisprudenza e, sia pure con minori divisioni, la dottrina. La prospettiva disegnata dalla Corte di Giustizia crea l’occasione per rileggere gli argomenti ormai noti della “inutilità” dello strumento revocatorio in presenza del diritto di opposizione riconosciuto ai creditori della scissa, o ancora quello della “sufficienza” della responsabilità solidale delle beneficiarie; il tutto al fine di verificare se — come la giurisprudenza ama ripetere — la revocatoria costituisca realmente un plus di tutela riconosciuto per regolare fattispecie altrimenti non coperte dalla disciplina delle scissione e, inoltre, se ciò basti per superare quella che sembra una sorta di premessa ormai pietrificata, ossia che la “disposizione” patrimoniale fraudolenta (art. 2901 c.c.) e l’“assegnazione” patrimoniale (art. 2506 c.c.) siano giuridicamente sovrapponibili. Tuttavia, il fascino dell’abbondanza delle tutele ha prevalso e in molti casi ha perfino sovrastato l’interprete, cui sembra sfuggire la distinzione tra meri “effetti” dispositivi, o modificativi, del patrimonio diviso e “atti” di disposizione in senso propriamente civilistico.Pubblicazioni consigliate
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