L’attenzione dell’opinione pubblica e l’attività di Governo sono attualmente concentrate sul rischio di contagio del Covid-19 (c.d. Coronavirus). L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha qualificato il fenomeno come pandemia, riconoscendo al virus una capacità di diffusione molto rapida tra vastissimi territori e/o continenti. L’interesse alla contagiosità del virus è motivato dalle conseguenze nefaste sulla salute pubblica. Il presente articolo analizza la configurabilità del delitto di epidemia nei confronti di chi, pur consapevole di aver (anche solo potenzialmente) contratto il virus, abbia continuato ad interagire con terzi senza osservare le norme precauzionali imposte dalla legge. Da qui, la necessità di esaminare le fattispecie di cui agli artt. 438 e 452 c.p., valutandone limiti strutturali e profili di opportunità politico-criminale. L’aspetto maggiormente problematico della configurazione del delitto di epidemia in queste ipotesi concerne la corretta individuazione del profilo psicologico del reato e l’accertamento del nesso di causalità che deve sussistere tra la condotta dell’autore e l’evento dannoso per un numero elevato di persone, unitamente all’estensione territoriale del fenomeno. De iure condendo, ciò induce a suggerire al legislatore il ricorso a fattispecie delittuose ad hoc, costruite tenendo conto della pericolosità di determinate condotte per la salute pubblica.

Delitto di Epidemia: l'Affaire Coronavirus

SIMONA RAFFAELE
2020-01-01

Abstract

L’attenzione dell’opinione pubblica e l’attività di Governo sono attualmente concentrate sul rischio di contagio del Covid-19 (c.d. Coronavirus). L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha qualificato il fenomeno come pandemia, riconoscendo al virus una capacità di diffusione molto rapida tra vastissimi territori e/o continenti. L’interesse alla contagiosità del virus è motivato dalle conseguenze nefaste sulla salute pubblica. Il presente articolo analizza la configurabilità del delitto di epidemia nei confronti di chi, pur consapevole di aver (anche solo potenzialmente) contratto il virus, abbia continuato ad interagire con terzi senza osservare le norme precauzionali imposte dalla legge. Da qui, la necessità di esaminare le fattispecie di cui agli artt. 438 e 452 c.p., valutandone limiti strutturali e profili di opportunità politico-criminale. L’aspetto maggiormente problematico della configurazione del delitto di epidemia in queste ipotesi concerne la corretta individuazione del profilo psicologico del reato e l’accertamento del nesso di causalità che deve sussistere tra la condotta dell’autore e l’evento dannoso per un numero elevato di persone, unitamente all’estensione territoriale del fenomeno. De iure condendo, ciò induce a suggerire al legislatore il ricorso a fattispecie delittuose ad hoc, costruite tenendo conto della pericolosità di determinate condotte per la salute pubblica.
2020
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