Con decreto del 20 aprile 2020, il Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Milano ha concesso il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare a Francesco Bonura, di anni 78, detenuto in espiazione della pena definitiva di anni 18 e mesi 8 di reclusione per una condanna di concorso in reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione continuata. Il condannato, sottoposto al regime penitenziario previsto dall’art. 41-bis o.p. presso la Casa di Reclusione di Milano “Opera”, al momento della istanza aveva un fine pena previsto al 12 marzo 2021, quindi un periodo di pena residua inferiore ad 1 anno di reclusione. Il provvedimento, per la precisione, origina dall’istanza formulata dal difensore di Bonura per ottenere il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 147 c.p., anche nelle forme della detenzione domiciliare (ex art. 47-ter, co. 1-ter o.p.), sia per le gravi condizioni di salute del proprio assistito sia per l’elevato rischio di essere contagiato da Coronavirus. Tale provvedimento – al centro dell’attenzione scientifica e mediatica (anche) per la storia delittuosa del destinatario – si inserisce nel contesto dello stato di emergenza in cui si trovano molti istituti penitenziari italiani a causa della pandemia Covid-19.

Dal 41-bis ai domiciliari: l'ordinanza "Bonura". Differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare e regime ex art. 41 bis o.p. ai tempi del Covid-19.

SIMONA RAFFAELE
2020-01-01

Abstract

Con decreto del 20 aprile 2020, il Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Milano ha concesso il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare a Francesco Bonura, di anni 78, detenuto in espiazione della pena definitiva di anni 18 e mesi 8 di reclusione per una condanna di concorso in reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione continuata. Il condannato, sottoposto al regime penitenziario previsto dall’art. 41-bis o.p. presso la Casa di Reclusione di Milano “Opera”, al momento della istanza aveva un fine pena previsto al 12 marzo 2021, quindi un periodo di pena residua inferiore ad 1 anno di reclusione. Il provvedimento, per la precisione, origina dall’istanza formulata dal difensore di Bonura per ottenere il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 147 c.p., anche nelle forme della detenzione domiciliare (ex art. 47-ter, co. 1-ter o.p.), sia per le gravi condizioni di salute del proprio assistito sia per l’elevato rischio di essere contagiato da Coronavirus. Tale provvedimento – al centro dell’attenzione scientifica e mediatica (anche) per la storia delittuosa del destinatario – si inserisce nel contesto dello stato di emergenza in cui si trovano molti istituti penitenziari italiani a causa della pandemia Covid-19.
2020
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